COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSA 05 DEL 21 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 10/A A.S.D. PRO MENDE (ME), avverso squalifica per 4 gare al calciatore sig. Marco Calabrese – Campionato Promozione girone C gara Pro Mende/Bastione del Mela del 04/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSA 05 DEL 21 OTTOBRE 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello
Procedimento n° 10/A A.S.D. PRO MENDE (ME), avverso squalifica per 4 gare al calciatore sig. Marco Calabrese - Campionato Promozione girone C gara Pro Mende/Bastione del Mela del 04/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Pro Mende impugna la sanzione sopra riportata ritenendola sproporzionata in relazione a quanto effettivamente ed in particolare fa rilevare che il proprio tesserato ha si protestato avverso l’espulsione, ma tele comportamento non è stato né offensivo né minaccioso nei confronti del direttore di gara. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, dalla lettura degli atti ufficiali emerge che il sig. Calabrese al 28° del 2° tempo veniva espulso perché, nel dissentire avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara, assumeva un comportamento offensivo nei confronti di quest’ultimo. Una volta avuta notificata l’espulsione il sig. Calabrese raccoglieva un pugno di terra e lo lanciava verso il direttore di gara non colpendolo. In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e la sanzione va confermata risultando appena congrua. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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