COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giovanni Spina (Presidente della A.S.D. Città di Mascalucia) A.S.D. Città di Mascalucia Con nota 1041pf 13-14/GS/reg del 27 giugno 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giovanni Spina (Presidente della A.S.D. Città di Mascalucia) A.S.D. Città di Mascalucia Con nota 1041pf 13-14/GS/reg del 27 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Giovanni Spina, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2 comma 5 del C.U. N° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale juniores di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Spina è stata altresì deferita la A.S.D. Città di Mascalucia, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Il sig. Giovanni Spina ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con allegata comunicazione relativa alla richiesta di emissione di tessera di tecnico del 12/09/2013. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Giovanni Spina e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in tre gare del campionato regionale juniores della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. Peraltro la produzione tempestivamente depositata dalla Società non è idonea a superare il giudizio prognostico di colpevolezza, atteso che la mera richiesta di tesseramento non è sufficiente al completamento dell'iter previsto dalle N.O.I.F. in quanto per essere valida occorre la ratifica del Settore Tecnico, di cui la Società non dà prova. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giovanni Spina; Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Città di Mascalucia. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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