COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Raimondi (Presidente della A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono) Sig. Gaspare Coniglio (Non socio ma riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono) A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono Con nota 1095 pf12-13/GS/reg del 17 giugno 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Raimondi (Presidente della A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono) Sig. Gaspare Coniglio (Non socio ma riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono) A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono Con nota 1095 pf12-13/GS/reg del 17 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale): il sig. Giuseppe Raimondi, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 34 comma 1 del regolamento del Settore tecnico e all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra, identificato con tessera n° 36789, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle suddette gare tesserato per la società A.C.D. Termitana 1952 ed in relazione all'art. 36 comma 1 del regolamento del Settore tecnico per non avere presentato domanda di sospensione dall'Albo in relazione alla natura della nuova attività; il sig. Gaspare Coniglio, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G:S. In quanto non socio ma comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952, in occasione della gara del 12/01/2013, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, ha sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Giuseppe Raimondi, non tesserato; la società A.C.D. Termitana 1952 ora A.S.D. Castelbuono per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per il fatto dei propri tesserati. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. 10 Comunicato Ufficiale 124 Tribunale Federale Territoriale 10 del 14 ottobre 2014 Giuseppe Raimondi e della inibizione per mesi tre a carico del sig. Gaspare Coniglio, nonché dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che le parti deferite hanno commesso le violazioni contestate in deferimento, come risulta dalle due distinte di gara allegate agli atti, ritiene che le stesse debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giuseppe Raimondi; Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Gaspare Coniglio, da scontarsi a far data dal nuovo tesseramento; Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Castelbuono già A.C.D. Termitana 1952. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it