COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cristian Paradiso (Presidente della U.S.D. Atletico Gela) U.S.D. Atletico Gela

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cristian Paradiso (Presidente della U.S.D. Atletico Gela) U.S.D. Atletico Gela Con nota 1034 pf13-14/GS/reg del 3 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Cristian Paradiso, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 55 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale allievi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita la U.S.D. Atletico Gela, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore almeno in tre gare del Campionato regionale allievi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Calogero Falci; Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. Atletico Gela. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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