COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 CSA 03 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°5/A A.D. POL. PACECO 1976 (TP), avverso squalifica per quattro gare del calciatore IOVINO Antonino – gara Eccellenza gir.A A.S.D. Dattilo Noir/A.D. Pol. Paceco 1976 del 21/09/2014 – C.U. N°92 del 24/09/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 CSA 03 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°5/A A.D. POL. PACECO 1976 (TP), avverso squalifica per quattro gare del calciatore IOVINO Antonino - gara Eccellenza gir.A A.S.D. Dattilo Noir/A.D. Pol. Paceco 1976 del 21/09/2014 – C.U. N°92 del 24/09/2014 La A.D. Pol. Paceco 1976 con rituale e tempestivo appello ha impugnato la decisione in epigrafe facendo rilevare che effettivamente vi era stato un comportamento antisportivo del proprio calciatore Iovino Antonino, ma il grave gesto posto in essere va inquadrato all’interno di una gara particolarmente sentita stante che trattavasi di un derby stracittadino. In conseguenza di quanto sopra la ricorrente chiede che la sanzione venga ridotta nel minimo edittale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che dalla lettura dei rapporti dell’arbitro e del secondo assistente, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso delle gare, il sig. Iovino Antonino è stato espulso per avere colpito un avversario al volto. Ritenuto che il gesto, seppur grave, non ha prodotto conseguenze ultronee nei confronti del calciatore colpito ed è avvenuto in un unico contesto, questa Corte ritiene di dovere parzialmente accogliere il proposto gravame e, per l’effetto, rideterminare la sanzione a carico dello Iovino Antonino nel minimo edittale di cui all’art.19 comma 4 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore IOVINO Antonino. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it