COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 CSA 01 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°3/A A.S.D. CESMA PRO GELA (CL), avverso ammenda € 50,00, squalifica fino al 15/12/2014 del calciatore sig. Mirko Caglià e squalifica fino al 31/03/2015 dell’allenatore sig. Vincenzo Fecondo – Gara Coppa Italia C5 Pro Gela/Arcobaleno Ispica del 13/09/2014 – C.U. N°78/C5 04 del 17/09/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 CSA 01 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°3/A A.S.D. CESMA PRO GELA (CL), avverso ammenda € 50,00, squalifica fino al 15/12/2014 del calciatore sig. Mirko Caglià e squalifica fino al 31/03/2015 dell’allenatore sig. Vincenzo Fecondo - Gara Coppa Italia C5 Pro Gela/Arcobaleno Ispica del 13/09/2014 – C.U. N°78/C5 04 del 17/09/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Cesma Pro Gela ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate. In particolare l’appellante sostiene che nei confronti dell’arbitro n. 2 vi sono state solo delle rimostranze verbali, che nessuna aggressione è avvenuta nei suoi confronti e che la sua caduta è dovuta a fatto accidentale, ragion per cui chiede la riduzione al minimo delle sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure. Preliminarmente questa Commissione Sportiva di Appello dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 n. 3 lett. d) C.G.S. la domanda tendente alla revoca dell’ammenda. Nel merito va rilevato che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti degli arbitri costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del comportamento tenuto dai tesserati. Dalla lettura di entrambi i rapporti si evince, senza alcuna discrasia o contraddittorietà, che il sig. Vincenzo Fecondo, allenatore dell’A.S.D Cesma Pro Gela, al 30’ del 2^ t. faceva indebitamente ingresso sul terreno di giuoco per raggiungere l’arbitro n. 2, e lo faceva oggetto oltre che di aggressione verbale anche di aggressione fisica (lo strattonava e successivamente lo sospingeva) fino a farlo cadere a terra. Inoltre il predetto, a fine gara, reiterava il comportamento offensivo e aggressivo nei confronti dell’arbitro n. 2. Nel contempo il sig. Mirko Caglià, come si rileva dalla lettura degli atti di gara, dalla tribuna, ove trovavasi perché infortunato, si dirigeva verso l’arbitro n. 2 e profferiva verso lo stesso insulti e minacce che poi reiterava al termine della gara, per tutto il tragitto fino al raggiungimento dello spogliatoio da parte degli arbitri. Il predetto è stato riconosciuto da entrambi gli arbitri, pur se non iscritto in distinta, essendo un calciatore della A.S.D. Cesma Pro Gela di cui in precedenza avevano diretto altre gare. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento in quanto le ragioni addotte non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, respinge l’appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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