COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. Picciolo Giacomo, n.q. di Presidente A.S.D. Real Club Villafranca (ME) e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca (ME) – Società A.S.D. Real Club Villafranca (ME) – Società Pol. D. Atletico Villafranca (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08 DEL 23 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. Picciolo Giacomo, n.q. di Presidente A.S.D. Real Club Villafranca (ME) e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca (ME) - Società A.S.D. Real Club Villafranca (ME) - Società Pol. D. Atletico Villafranca (ME) La Procura Federale con nota 139/328 pf 11-12/MS/vdb del 9/7/2014, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: A) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 comma 4 N.O.I.F., da ascriversi al tesserato Sig. Picciolo Giacomo per aver ricoperto contemporaneamente, nella stagione sportiva 2010-2011, la carica di Presidente della Società A.S.D. Real Club Villafranca e quella di Vice Presidente della Società Pol. D. Atletico Villafranca; B) della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta da ascriversi alla società A.S.D. Real Club Villafranca C) della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascriversi alla Società Pol. D. Atletico Villafranca Il deferimento trae origine da un esposto della L.N.D. – C.R. Sicilia, con il quale veniva segnalato che il Sig. Picciolo Giacomo, nel corso della stagione sportiva 2010- 2011, aveva ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della A.S.D. Real Club Villafranca (Serie C2 calcio a cinque) e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca (Serie D calcio a cinque); società entrambe appartenenti alla L.N.D. - Comitato Regionale Sicilia. La Procura Federale effettuate le opportune indagini acquisiva le schede censimento delle predette Società relativamente alla stagione sportiva attenzionata e perveniva all’odierno deferimento. Il diretto interessato, convocato dal Collaboratore della Procura Federale, faceva pervenire una nota con la quale rappresentava il suo impedimento a comparire, pur ammettendo di aver ricoperto, contemporaneamente e in società diverse ma appartenenti alla stessa Lega, le cariche dirigenziali di Presidente e Vice Presidente. Giustificava inoltre tale comportamento asserendo la propria totale buona fede ed ignoranza di alcune norme federali. All’udienza del 23.9.14 le parti deferite non sono comparse e non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la loro responsabilità e per l’effetto applicare al Sig. Picciolo Giacomo la sanzione dell’inibizione di mesi tre; alla Società A.S.D. Real Club Villafranca la sanzione dell’ammenda di € 500,00; alla Società Pol. D.Atletico Villafranca la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ed in particolare le schede censimento delle società deferite (stagione sportiva 2010- 2011), rileva che appare provato per tabulas che il Sig. Picciolo Giacomo abbia ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della A.S.D. Real Club Villafranca e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca nella stagione sportiva in questione. Inoltre la stessa nota proveniente dal Sig. Picciolo costituisce una palese ammissione degli addebiti contestati allo stesso, a nulla valendo le giustificazioni addotte. Considerato pertanto che ricoprire contemporaneamente cariche dirigenziali in società diverse e appartenenti alla stessa Lega integra la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 comma 4 N.O.I.F. e per l’effetto comporta anche la violazione dell’art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva delle Società di appartenenza del tesserato, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica al Sig. Picciolo Giacomo l’inibizione per mesi tre; alla Società A.S.D. Real club Villafranca l’ammenda di € 300,00; alla Società Pol. D. Atletico Villafranca l’ammenda di € 300,00. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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