COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.341/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRASSO DARIO (calciatore tesserato per l’A.S.D. Clarentina F.C.) Società A.S.D. CLARENTINA F.C

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.341/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRASSO DARIO (calciatore tesserato per l’A.S.D. Clarentina F.C.) Società A.S.D. CLARENTINA F.C. La Procura Federale con nota 6941/688 pf13-14/GR/mg del 23 maggio 2014, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale,: a) il sig. Dario Grasso, calciatore tesserato per l’A.S.D. Clarentina F.C., perché, nei giorni successivi alla gara Massiminiana–Clarentina del 15.02.2014, esprimeva dichiarazioni offensive, minacciose e lesive, rivolgendo insulti ed offese e minacce a mezzo facebook all’arbitro della gara sig. Scionti Andrea della sezione A.I.A. di Catania, integrando così la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti, nonché dell’art.5, commi 1 e 4 del C.G.S. recando dichiarazioni lesive. b) la società A.S.D. Clarentina F.C. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la condotta scorretta posta in essere dal tesserato Grasso Dario. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 22 luglio 2014; Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che il solo Dario Grasso ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive; Che su richiesta della Procura Federale l’udienza è stata rinviata alla data odierna alla quale il deferito non è comparso, facendo tuttavia pervenire ulteriori memorie difensive; Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Grasso Dario la squalifica per mesi sei; alla società l’ammenda di €1.000,00”. Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che il sig. Dario Grasso ha ammesso di essere l’autore dello scritto offensivo e minaccioso diretto al direttore della gara Massiminiana–Clarentina del 15.02.2014 per il tramite del suo profilo facebook, giusto quanto dallo stesso dichiarato al rappresentante della Procura Federale e poi confermato nella memoria depositata in atti. A tale comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Dario Grasso discende la responsabilità oggettiva della società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge: al Sig. Grasso Dario, tesserato quale calciatore per la stagione sportiva 2013-2014 con la soc. A.S.D. Clarentina F.C., la squalifica per mesi uno ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera e) C.G.S., e alla società A.S.D. Clarentina F.C., a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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