COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 5/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Fazio (non socio riconducibile alla A.S.D. Athena) Sig. Salvatore Palumbo (Consigliere A.S.D. Athena) A.S.D. Athena Con nota 1098pf 12-13/GS/reg del 16 giugno 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 5/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Fazio (non socio riconducibile alla A.S.D. Athena) Sig. Salvatore Palumbo (Consigliere A.S.D. Athena) A.S.D. Athena Con nota 1098pf 12-13/GS/reg del 16 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale, i sigg. Salvatore Fazio e Salvatore Palumbo per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 2 gare del campionato regionale giovanissimi, s.s. 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sig. Fazio e Palumbo è stata altresì deferita la A.S.D. Athena, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico dei nominativi deferiti e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Giovanni Sorce (allenatore di base - cod. 55.803), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Palumbo; - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Fazio, con decorrenza dal momento dell’eventuale nuovo tesseramento; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Athena. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it