COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 6/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Puglisi (Presidente A.S.D. Graniti Calcio) Sig. Vincenzo Pavone (Non socio riconducibile alla A.S.D. Graniti Calcio) A.S.D. Graniti Calcio Con nota 1132pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07 DEL 16 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 6/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Puglisi (Presidente A.S.D. Graniti Calcio) Sig. Vincenzo Pavone (Non socio riconducibile alla A.S.D. Graniti Calcio) A.S.D. Graniti Calcio Con nota 1132pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale, i Sigg. Salvatore Puglisi e Vincenzo Pavone, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria squadra in numero 2 gare del campionato regionale di 3^ categoria, stagione sportiva 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto ai predetti nominativi è stata altresì deferita la A.S.D. Graniti Calcio, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Il sig. Salvatore Puglisi ha fatto pervenire nei termini di rito memoria difensiva, rigettando ogni addebito. Nessuna delle parti deferite è poi comparsa all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei nominativi deferiti e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva, con riferimento alle note difensive agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamente effettuato dal Settore Tecnico, all’uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico) e non già quando esso viene richiesto. Risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, nelle gare del campionato regionale di 3^ categoria indicate nel deferimento, il tecnico sig. Giovanni Currò (allenatore - cod. 47.354), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte a norma di regolamento. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Puglisi; - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Vincenzo Pavone, con decorrenza dal momento dell’eventuale nuovo tesseramento;; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Graniti Calcio. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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