COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 348/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Francesco Greco (Presidente A.S.D. Macchitella calcio) A.S.D. Macchitella Calcio Con nota 1124pf 12-13/GS/reg del 27 aprile 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 348/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Francesco Greco (Presidente A.S.D. Macchitella calcio) A.S.D. Macchitella Calcio Con nota 1124pf 12-13/GS/reg del 27 aprile 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Francesco Greco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria squadra nella gara di campionato regionale juniores Vittoria/Macchitella Calcio del 21/02/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto Presidente è stata altresì deferita la A.S.D. Macchitella Calcio, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Il sig. Francesco Greco ha fatto pervenire nei termini di rito memoria difensiva, rigettando ogni addebito. Nessuna delle parti deferite è poi comparsa all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), osserva, con riferimento alle note difensive agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamente effettuato dal Settore Tecnico, all’uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico), e non già quando esso viene richiesto. Risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, nella sopra indicata gara del campionato regionale juniores della stagione sportiva 2012- 2013, il tecnico sig. Fortunato Giannone (allenatore - cod. 55.789), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte a norma di regolamento. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico dei Sig. Francesco Greco; - Ammenda di € 50,00 a carico della A.S.D. Macchitella Calcio. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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