COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 350/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Ciraulo (Calciatore A.S.D. Stefanese Calcio) Sig. Giuseppe Barone (Consigliere A.S.D. Stefanese Calcio) A.S.D. Stefanese Calcio Con nota 1126pf 12-13/GS/reg del 14 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 350/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Ciraulo (Calciatore A.S.D. Stefanese Calcio) Sig. Giuseppe Barone (Consigliere A.S.D. Stefanese Calcio) A.S.D. Stefanese Calcio Con nota 1126pf 12-13/GS/reg del 14 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i sigg. Salvatore Ciraulo e Giuseppe Barone per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 4 gare del campionato juniores s.s. 2012/2013. Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sigg. Salvatore Ciraulo e Giuseppe Barone è stata altresì deferita la A.S.D. Stefanese Calcio, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Barone e della squalifica per mesi uno a carico del sig. Ciraulo e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno quattro gare del campionato juniores della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Antonio Reale (allenatore di base - cod. 112.416), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Squalifica per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Ciraulo; - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giuseppe Barone; - Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Stefanese Calcio. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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