COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Lavena (Calciatore Football Club Motta S.A.) Sig. Giovanni Balsamo (Consigliere Football Club Motta S.A.) A.S.D. Football Club Motta S.A. Con nota 1131pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CDT 06 DEL 09 SETTEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Lavena (Calciatore Football Club Motta S.A.) Sig. Giovanni Balsamo (Consigliere Football Club Motta S.A.) A.S.D. Football Club Motta S.A. Con nota 1131pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i sigg. Salvatore Lavena e Giovanni Balsamo per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l’attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 2 gare del campionato provinciale juniores, s.s. 2012/2013. Con la medesima nota, e per quanto ascritto ai sigg. Lavena e Balsamo, è stata altresì deferita la A.S.D. Football Club Motta S.A., ex art. 4 comma 2 C.G.S.. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Balsamo, della squalifica per mesi uno a carico del sig. Lavena e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato provinciale juniores della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Carmelo Maenza (allenatore di base - cod. 57.775), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Squalifica per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Lavena; - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giovanni Balsamo; - Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Football Club Motta S.A. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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