COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dall’U.S.D. Centro Storico Lebowski avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Capparelli Marco per quattro gare. (C.U. N. 207 Del 16.10.2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dall’U.S.D. Centro Storico Lebowski avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Capparelli Marco per quattro gare. (C.U. N. 207 Del 16.10.2014) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Capparelli Marco poiché espulso per aver offeso il D.G., successivamente bestemmiava e si rivolgeva nuovamente in maniera irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Con reclamo a tratti apodittico, la società fornisce la propria versione dell’accaduto, legata anche all’infortunio subito dal fratello dell’incolpato contestando “la ricostruzione” effettuata dall’arbitro. Nega il proferimento di frasi offensive nei confronti del D.G. Asserisce, altresì, che il Capparelli non avrebbe violato alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva. Chiede, quindi, l’annullamento della sanzione, e in subordine la sua riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, conferma e precisa quanto già riferito negli atti di gara. Alla luce degli atti, di quanto riferito e ribadito dal D.G., non esiste alcun dubbio sul tenore delle frasi (riportate in dettaglio; si ricorda altresì l’equiparazione – ai fini sanzionatori – fra offesa e frase irriguardosa) e sul destinatario delle stesse. Relativamente all’entità della squalifica comminata, questa appare essere correttamente calibrata, tenuto conto delle parole proferite, del contesto, e della continuazione dopo la prima frase che ha portato all’espulsione.P.Q.M. la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa.
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