COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Vaianese Impavida Vernio / Audace Legnaia (4-1) del 11/10/2014. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.20 del 16/10/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Vaianese Impavida Vernio / Audace Legnaia (4-1) del 11/10/2014. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.20 del 16/10/2014 C.R.T. Reclama la società Vaianese Impavida Vernio avverso la squalifica fino al 16/12/2014 del calciatore Bertini Lorenzo il quale “Espulso per avere toccato la spalla del D.G. con la mano, all’invito di desistere da tale comportamento, rivolgeva frase irriguardosa al D.G. Dopo la notifica offendeva l’arbitro.” La reclamante non disconosce i fatti tuttavia precisa che il gesto verso l’arbitro era unicamente finalizzato a richiamare la sua attenzione e che la frase proferita dal proprio tesserato non voleva essere offensiva né il comportamento del predetto aveva alcun fondamento violento. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma integralmente quanto riportato in prime cure. La C.S.A.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il Collegio rilevato che i fatti non sono in contestazione viene chiamato unicamente a verificare se la sanzione, in termini di durata, è congrua o meno rispetti a quanto accaduto. La Corte rileva che il gesto del calciatore, almeno da quanto si può evincere dai rapporti arbitrali, non fosse finalizzato ad una richiesta di attenzione e comunque sia, il comportamento enunciato deve ritenersi assolutamente sconveniente ed antisportivo. Per quanto concerne la quantificazione della sanzione la Corte rileva la lievità del gesto non essendo in contestazione le frasi pronunciate, concordando comunque in toto con la decisione del G.S. che appare sufficientemente mite in ordine ai fatti contestati proprio per la lievità degli stessi. In conclusione giova ricordare che l’unico soggetto legittimato ad interloquire con l’arbitro è il capitano della squadra e tale diritto, comunque, deve essere esercitato nei modi e nelle forme consone al ruolo ricoperto senza manifestarsi con gesti plateali sia relativamente ai toni della voce che alle movenze del corpo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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