COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo della A.C.D. Falterona avverso la decisione del g.s.t. che ha sanzionato il sig Fabbri Alessandro con una squalifica fino al 09/12/2014 c.u n 14/2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo della A.C.D. Falterona avverso la decisione del g.s.t. che ha sanzionato il sig Fabbri Alessandro con una squalifica fino al 09/12/2014 c.u n 14/2014 A fine gara il tesserato in oggetto, allenatore della A.C.D. Falterona squadra allievi, protestava nei confronti del DG, ritardandone il ritorno negli spogliatoi. In seguito entrava nello spogliatoio dell’arbitro assumendo un atteggiamento minaccioso. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di 2 mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Falterona. Quest’ultima si lamenta dell’eccessiva severità del provvedimento impugnato, sostenendo che in realtà il proprio tesserato non ha in alcun modo ritardato l’ingresso negli spogliatoi del D.G. Infatti la reclamante sostiene che il suo allenatore, a fine gara, si limitava unicamente a chiedere spiegazioni di alcune decisioni tecniche, insieme ad altri calciatori e dirigenti. Per quanto concerne l’episodio contestato, avvenuto all’interno dello spogliatoio arbitrale, la società afferma che il signor Fabbri si è recato nello spogliatoio solo per ritirare i documenti, mancando l’addetto preposto. In quella sede si sarebbe limitato a chiedere una certa clemenza per un calciatore della sua squadra espulso. Nel suo supplemento di rapporto l’arbitro conferma che a fine partita veniva circondato da circa 15 persone, 5 adulti e 10 ragazzi, tutti molto arrabbiati. La conversazione animata veniva portata avanti dal sig. Fabbri. Tale episodio durava circa 5 minuti, durante i quali risultava impossibile raggiungere lo spogliatoio. Entrato in quest’ultimo, veniva raggiunto dal tesserato in questione che lo accusava di una serie di errori di valutazione nella conduzione della partita e di aver contribuito alla perdita della gara. L’arbitro informa, inoltre, che gli veniva chiesto di omettere nel referto l’espulsione di un calciatore. Alla luce degli atti di gara esaminati, questa Corte ritiene provati i fatti ascritti al sig. Fabbri. Del resto la stessa reclamante nel suo atto difensivo, oltre a denunciare, in maniera puntigliosa ma certamente inutile, tutta una serie di decisioni tecniche a suo sfavore, ovviamente sbagliate, conferma che il suo allenatore chiedeva al D.G. di attenuare, in sede di rapporto, i fatti anche perché aveva contribuito alla sconfitta del Falterona. La sanzione a carico del tesserato in questione appare congrua in relazione alla condotta posta in essere. P.Q.M. Respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa
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