COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’ A.S.P. COLLI DI LUNI avverso l’inibizione inflitta all’allenatore MANNINI OMAR fino 10.01.2015 (3 mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’ A.S.P. COLLI DI LUNI avverso l’inibizione inflitta all’allenatore MANNINI OMAR fino 10.01.2015 (3 mesi e mezzo) Reclama l’A.S.P. Colli di Luni avverso la squalifica inflitta all’allenatore Mannini Omar, con la seguente motivazione: ‘Allontanato per atteggiamento reiteratamente di protesta verso il D.g., mentre usciva dal terreno di gioco lo offendeva. A fine gara, posizionatosi nel recinto spogliatoi, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso verso il D.g., tanto da dover essere trattenuto a forza da alcuni suoi dirigenti e mentre il D.g si chiudeva nel proprio spogliatoio prendeva a calci la porta nel contempo reiterava le minacce verso lo stesso. Sanzione aggravata in considerazione della categoria di riferimento e per la natura della competizione.” La società, pur ritenendo ineccepibile la direzione di gara sopracitata e considerando alquanto esagerato il comportamento del proprio allenatore – Omar Mannini – relativamente all’atteggiamento di protesta e le conseguenti offese rivolte al Direttore di gara, contesta il provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, rilevando che non vi è stato alcun contatto tra l’allenatore e l’Arbitro. Sul tema, precisa che l’intervento dei dirigenti è avvenuto non perché vi fosse l’intenzione e la volontà del Mannini di aggredire il direttore di gara, bensì al fine di evitare la pronuncia di ulteriori frase irriguardose e, conseguentemente, un inasprimento della sanzione. Ritiene inoltre doveroso precisare che la persona che ha ‘bussato’ alla porta dell’Arbitro non era l’allenatore, bensì un dirigente che cercava di chiarire la questione; circostanza che potrebbe essere confermata dai tesserati della squadra avversaria e dai dirigenti della società organizzatrice del Torneo presenti al momento del fatto. Rileva altresì la società che la partita si è svolta in modo estremamente tranquillo e corretto, sia in campo che fuori, peraltro conclusasi con la vittoria della squadra. La società, infine, chiede la riduzione della sanzione inflitta, evidenziando che, proprio per la natura della competizione svolta e la categoria di appartenenza, la sanzione è estremamente punitiva per i giocatori, i quali saranno costretti ad affrontare le prossime partite di campionato e i successivi tornei senza la guida del proprio allenatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, acquisito il supplemento di rapporto, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, nel caso di specie il ri-esame del provvedimento impugnato da parte della Corte sarà limitato ad accertare l’esistenza dei fatti oggetto di contestazione e, in particolare, a verificare, sotto il profilo psicolgico, se vi fosse l’intenzione del Mannini di aggredire il Direttore di gara. L’Arbitro, al quale è stato chiesto di evidenziare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine ai motivi di reclamo, ha confermato quanto dedotto nel referto di gara precisando, con riferimento ad ogni singola fase, i comportamenti tenuti dal Mannini. Relativamente ai motivi d’indagine che ci riguardano, risulta opportuno rilevare che l’Arbitro ha espressamente e chiaramente indicato le ragioni che giustificavano l'allontanamento dell’allenatore dal terreno di gioco (reiterate proteste), peraltro non contestate dalla reclamante; ha descritto, con dovizia di particolari, l'atteggiamento offensivo ed irriguardoso dello stesso allenatore e la di lui successiva condotta, caratterizzata da elementi di aggressività e minaccia (tanto che si rendeva necessario l'intervento di alcuni dirigenti), posta al termine della gara nei confronti del D.g.. Nondimeno, il D.g. ha evidenziato che, una volta rientrato nello spogliatoio e chiusosi ‘dentro a chiave per maggior sicurezza’, il Mannini reiterava nel proprio comportamento minaccioso, colpiva la porta dello spogliatoio arbitrale con alcuni pugni. Ha inoltre precisato che solo in seguito al citato episodio, udiva la voce di altra persona che chiedeva di 'poter parlare tranquillamente’. Le dichiarazioni arbitrali si presentano puntuali ed estremamente descrittive dei fatti, e come tali idonee a fondare la responsabilità del Mannini in ordine agli addebiti contestati. Le deduzioni consentono infatti di ritenere che l’intenzione del Mannini fosse quella di aggredire il Direttore di gara, sia perché viene descritto con ‘tratti del viso alterati’, sia perché alcuni dirigenti si sono sentiti in dovere di trattenerlo per evitare conseguenze peggiori. A maggior ragione, si evidenzia che l’indagine non può che condurre ad una siffatta conclusione, sol solo si consideri che la percezione del pericolo da parte dell’Arbitro ha di fatto determinato in quest’ultimo la necessità di serrarsi all’interno dello spogliatoio. Peraltro, non credibile appare la tesi sostenuta dalla reclamante sul punto, e, in particolare, dove deduce che l'intervento dei dirigenti era semplicemente finalizzato ad impedire la reiterazione delle frasi irriguardose (e quindi, un inasprimento della sanzione nei confronti dell’allenatore), atteso che, come ovvio, l’intervento dei dirigenti aveva come finalità quella di ‘trattenere a forza’ il Mannini. Sotto il profilo dell'entità della sanzione, la stessa appare correttamente calibrata dal Giudice di prime cure, il quale ha debitamente tenuto conto delle aggravanti oggi contestate, in relazione agli orientamenti seguiti ed applicati dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale in tema di categoria di riferimento e natura della competizione. Sanzione pertanto congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società A.S.P. Colli di Luni; -conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato; -dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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