COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della S.S.D. Viareggio 2014 arl avverso l’ammenda di € 200,00 comminata dal G.S. Territoriale

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della S.S.D. Viareggio 2014 arl avverso l’ammenda di € 200,00 comminata dal G.S. Territoriale Reclama la S.S.D. Viareggio 2014 arl avverso l’ammenda di € 200,00 comminata dal G.S. Territoriale per i seguenti motivi: “Per danneggiamento alle strutture della società ospitante”. La società impugna il provvedimento sopraindicato rilevando, in particolare, l’erronea ricostruzione dei fatti atteso che la struttura appartenente alla squadra ospitante, rimasta danneggiata, non corrisponde al bagno dello spogliatoio della squadra ricorrente. Evidenzia, infatti, che la struttura rimasta danneggiata sarebbe un servizio igienico per gli spettatori posto a lato della tribuna dell’impianto sportivo, la cui porta d'ingresso è stata forzata da un proprio sostenitore per ‘liberare’ due ragazzini che erano rimasti ivi rinchiusi. Precisa altresì che l’autore del fatto ha denunciato immediatamente quanto occorso al custode della squadra ospitante, dichiarando di farsi carico delle eventuali spese necessarie di riparazione. A conferma di quanto sopra esposto, afferma di aver già preso contatti con la società Rosignano per la quantificazione del danno, producendo relativa missiva. In ogni caso, la reclamante contesta la qualificazione della condotta del proprio sostenitore nella fattispecie di cui all’art. 14 C.G.S., tenuto conto dei motivi di forza maggiore, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata e l’audizione personale. All’udienza del 07 novembre 2014, il delegato della società ha insistito nei motivi di reclamo, precisando ancora una volta che non si è trattato di danni arrecati alla struttura, bensì di danneggiamento di un bagno comune, danni che saranno prontamente risarciti. La Corte S.A.T., alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e di valutare la congruità della sanzione comminata, alla luce delle circostanze emerse in corso di causa, delibera quanto segue. Occorre premettere che gli Organi di Giustizia Sportiva giudicano – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto il referto di gara contiene elementi e circostanze che consentono di ritenere fondato il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, comminato a carico della reclamante a titolo di responsabilità oggettiva. Peraltro, ad avviso della Corte nel caso di specie non risultano sussistenti motivi di forza maggiore richiamati dalla società a fondamento della richiesta di annullamento della sanzione, atteso che mancano, alla radice, i presupposti per la loro configurabilità. Occorre in tema evidenziare che il danno è stato cagionato, per stessa ammissione della società, da un suo sostenitore il quale, preso 'dal panico e dallo sconforto', ha forzato la porta d'ingresso del bagno, danneggiandola, quando invece sarebbe stato più facile e agevole avvisare il custode per una soluzione alternativa. A maggior ragione se si considera che, come sostenuto dalla società, il fatto è stato poi denunciato al custode dallo stesso sostenitore. Ad ogni buon conto, sotto il profilo della congruità della sanzione, la Corte è dell'avviso che gli elementi e le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria di causa consentano una rivisitazione della sanzione, considerato il contegno processuale della reclamante e l'impegno, peraltro nuovamente formalizzato all'udienza di discussione del reclamo, di provvedere al ristoro dei danni subiti dalla società ospitante. Sanzione pertanto congrua nei termini che seguono P.Q.M. la C.D.T.T.: - accoglie il reclamo proposto dalla società S.S.D. Viareggio 2014, e per l’effetto riduce l'ammenda ad € 100,00; - ordina la restituzione della tassa, qualora addebitata.
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