COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Ludus 90, avverso la squalifica inflitta al calciatore Pitto Gabriele fino al 13/01/2015 (C.U. n. 18 del 29/10/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Ludus 90, avverso la squalifica inflitta al calciatore Pitto Gabriele fino al 13/01/2015 (C.U. n. 18 del 29/10/2014). L'Associazione Sportiva Ludus 90, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 25 ottobre 2014, contro la società Resco Reggello. Il Giudice motivava così la sua decisione: “Per aver corso verso il D.G. ed averlo spinto con entrambe le mani sul petto in modo non violento”. La società reclamante, nell'atto di impugnazione, nega gli avvenimenti escludendo categoricamente che il calciatore ed il D.G. abbiano avuto una qualsiasi forma di “contatto”; il Pitto invece avrebbe dimostrato stupore alla notifica del provvedimento di espulsione. Successivamente vi sarebbe stato un chiarimento nel quale il calciatore avrebbe avuto modo di confrontarsi con l'arbitro per addivenire ad una stretta di mano che, nella logica delle cose, avrebbe posto fine ad un mero equivoco. Il ricorso conclude pertanto per la riduzione della sanzione irrogata ed allega una documentazione fotografica a sostegno delle tesi difensive spese nell'atto di impugnazione. All'udienza del 14 novembre 2014 il Presidente della società Ludus 90, avuta lettura del supplemento arbitrale, confermava l'inesistenza del fatto escludendo che tale rilievo fosse compatibile con il pacato incontro avvenuto alla fine dell'incontro con il D.G.. Passando all'esame del fascicolo per quanto concerne la allegazione fotografica del reclamo deve osservarsi che l'art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali” limita inequivocabilmente gli strumenti istruttori affermando che solo “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Peraltro la documentazione fotografica prodotta - anche laddove fosse stata ritenuta ammissibile - non avrebbe potuto certamente attestare l'inesistenza del “contatto” limitandosi solo ad alcune immagini che potevano logicamente precedere, ovvero seguire, l'evento. Nel rapporto di gara il D.G. dettaglia la condotta illecita assunta dal calciatore Pitto e tale versione viene confermata anche nel supplemento sebbene l'arbitro descriva, sin dal primo momento, la spinta come “non violenta”. L'incontro come descritto dalla difesa viene effettivamente confermato dal D.G. (che però mantiene ferma la sua versione) ed appare, ad avviso dell'organo giudicante, compatibile con la necessità da parte del giocatore, di un confronto con l'arbitro motivato proprio dalla consapevolezza di avere avuto, sul campo, un comportamento non commendevole. La sanzioni irrogata, pertanto, appare corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata. P.Q.M. La C.S.A. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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