COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Maliseti – Prato ( 0-1) del 18/10/2014. Campionato Esordienti. In C.U. n.16 del 22/10/2014 della Delegazione Provinciale di Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Maliseti – Prato ( 0-1) del 18/10/2014. Campionato Esordienti. In C.U. n.16 del 22/10/2014 della Delegazione Provinciale di Prato. Reclama la società Prato avverso la sanzione della squalifica fino al 22/01/2015 inflitta al tesserato Minerva Lorenzo il quale “dalla panchina rivolgeva ripetute offese razziste nei confronti del D.G. Sanzione determinata, considerata la giovane età del calciatore”. La reclamante non disconosce il fatto e riferisce di avere provveduto “ad auto sospendere per 2 settimane dall’attività agonistica la categoria degli Esordienti a 11 anno 2003 in accordo con la Delegazione Provinciale di Prato della F.I.G.C.e con il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C.” Chiede la rivisitazione della sanzione nell’ottica di un suo ridimensionamento anche in virtù della giovane età del calciatore. Chiede, in via istruttoria, di essere udita dalla Corte. All’udienza del 14/11/2014 il rappresentante della società ribadisce quanto evidenziato nel reclamo anche nell’ottica dei provvedimenti già assunti dalla società. La Corte esaminati gli atti ufficiali e le risultanze istruttorie rileva quanto segue. Il comportamento del calciatore appare oltremodo scorretto ed antisportivo per cui deve essere adeguatamente sanzionato. E’ pur vero che la giovane età del tesserato impone precise riflessioni in ordine alle sanzioni disciplinari, tuttavia se esiste, come esiste, un Codice di comportamento questo deve essere applicato per tutti i tesserati aderenti alla Federazione di riferimento, senza distinzione alcuna. Sui muri di ogni aula giudiziaria campeggia la scritta “La legge è uguale per tutti” e se a questo precetto si associa quanto i padri latini sostenevano in tema di normativa ovvero “ dura lex, sed lex” non può non rilevarsi come il vivere sociale in generale e quello sportivo in particolare devono poggiare i loro fondamenti su questi principii assoluti e non plasmabili a seconda dell’età o del ruolo ricoperto ed è quello che questo Corte ha sempre fatto negli anni e continuerà a fare in futuro a garanzia di tutti i tesserati. E’ pur vero, che la società non chiede l’annullamento della sanzione ma soltanto una sua riduzione, anche in virtù di quanto posto in essere in tema sanzionatorio domestico, tuttavia gli Organi di Giustizia non possono e non devono tenere conto di quanto posto in essere privatamente in quanto, così facendo, non troverebbe applicazione il primo dei principi enunciati e verrebbe meno la funzione super partes che i Giudici Sportivi rivestono per definizione. Quanto deciso dalla società nel suo ambito, pur denotando una notevole sensibilità alla problematica, non può quindi essere preso in considerazione al fine di determinare la sanzione. A tal guisa, si ricorda che l’art. 11 comma 2 del C.G.S. prevede una sanzione minima di 10 giornate di squalifica con l’aggravante di cui all’art. 19 comma 1 lettera G che vieta l’accesso agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni in ambito F.I.G.C. per cui, quanto deciso dal Giudice di prime cure, con la precisazione relativa all’età del calciatore, non può non trovare il consenso di questa Corte proprio nell’ottica antecedentemente enunciata. Tale convincimento viene confortato dalla lettura del rapporto di gara che costituisce, codicisticamente, prova privilegiata e comunque non contestato dalla reclamante, ove viene alla luce che il comportamento tenuto dal calciatore Minerva non è da inquadrarsi come episodio isolato ed estemporaneo, ma si è sviluppato in un lasso temporale più ampio. A conferma di quanto evidenziato giova riportare le parole dell’arbitro il quale riferisce che il calciatore è stato allontanato “ … perché nonostante i miei ripetuti richiami a tenere un comportamento adeguato in panchina, durante un’azione di gioco, si rivolgeva nei miei confronti dicendo:(omissis). ” Riuscivo a udire distintamente tale frase per ben due volte”. Da quanto esposto si rileva come l’arbitro, correttamente, proprio in virtù dello scopo educativo della categoria sportiva di riferimento, ha provveduto a richiamare più volte il calciatore invitandolo a tenere un comportamento adeguato e che quest’ultimo invece di adeguarsi agli inviti ricevuti, ha posto in essere, per ben due volte (il che denota la pazienza e la tolleranza posta in essere dal D.G.) le frasi che hanno portato al suo allontanamento. Rebus sic stantibus, viene spontanea una semplice riflessione: se la società e per essa i dirigenti in campo, avessero preso provvedimenti immediati nei confronti del loro tesserato allontanandolo prima dell’intervento d’autorità dell’arbitro, probabilmente il calciatore Minerva avrebbe evitato la squalifica ed i suoi compagni non avrebbero scontato due settimane di astensione dalle gare per fatti a loro non imputabili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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