COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Pontecosi Lagosi avverso la decisione del G.S. di Lucca che ha squalificato il calciatore Sarti Riccardo per 3 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Pontecosi Lagosi avverso la decisione del G.S. di Lucca che ha squalificato il calciatore Sarti Riccardo per 3 gare. Propone reclamo la società Pontecosi Lagosi avverso la squalifica del calciatore Sarti Riccardo per 3 (tre) gare comminata dal G.S. di Lucca. La Corte rileva che il ricorso, seppur tempestivo, risulta privo di sottoscrizione. Tale vizio poteva essere sanato in udienza ai sensi dell’art. 33 comma 9 del CGS, ma il mancato intervento (peraltro non richiesto dalla società reclamante nell’atto di ricorso) ha vanificato di fatto la possibile sanatoria. Il reclamo pertanto risulta inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it