COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo u.s. S Pierino avverso squalifica del calciatore Morzetta Mattia fino al 28 giugno 2016 (c.u. n° 18 del 29102014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo u.s. S Pierino avverso squalifica del calciatore Morzetta Mattia fino al 28 giugno 2016 (c.u. n° 18 del 29102014) Propone rituale reclamo la U.S. San Pierino avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Per aver colpito il DG con uno schiaffo con forza a mano aperta dietro la nuca. Alla notifica del provvedimento disciplinare veniva trattenuto sa un proprio compagno di squadra, tuttavia riusciva a liberarsi e ritornato verso il DG, lo colpiva nuovamente di striscio all’altezza dello zigomo procurandogli un leggero graffio”. La reclamante chiede una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva, pur non contestando l’accadimento ne contesta la volontarietà, attribuendo il gesto all’eccesivo agonismo ed alla concitazione. La reclamante rappresenta le scuse del calciatore, e definendo la sanzione “giusta nelle motivazioni” la ritiene eccessiva. La CD esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Invero la difesa della reclamante non contesta i fatti, limitandosi, con argomentazioni contraddittorie, ad affermare che i gesti siano stati involontari e casuali. Richiama il passato sportivo dell’atleta. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma gli episodi a carico del Morzetta descrivendo con più dovizia di particolari i fatti, i quali peraltro, come detto, non sono nemmeno contestati dalla reclamante. Non pare possano rinvenirsi elementi per poter diminuire la sanzione comminata, che appare addirittura benevola laddove si consideri che il comportamento violento è stato reiterato ed ha causato conseguenze al DG, il Morzetta nella circostanza ha palesato una volontà lesiva ingiustificabile e pertanto la CD conferma la squalifica, avendo preso in esame addirittura la possibilità di una reformatio in peius. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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