COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 29.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla U.S.D. Casellina in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Regionale ha accolto il reclamo del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. in riferimento all’esito della gara del Campionato di II Categoria in calendario per il giorno 5.10.2014, non disputata. (C.U. n. 22 del 23.10.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 29.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla U.S.D. Casellina in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Regionale ha accolto il reclamo del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. in riferimento all’esito della gara del Campionato di II Categoria in calendario per il giorno 5.10.2014, non disputata. (C.U. n. 22 del 23.10.2014). Il G.S. Regionale, preso atto che la gara indicata in epigrafe non è stata disputata a causa dell’indisponibilità del campo conseguente alla concomitanza con una gara di Coppa Toscana Femminile ha, con più articolato provvedimento, così disposto: “……… RICORDATO -come sia la società ospitante a dover garantire la disponibilità del terreno di gioco (o attivarsi a norma dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D.); RITENUTO -come la società ospitante Casellina non abbia adottato invece tutti i comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilità di un impianto dato in concessione ad altra società; -che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società Casellina risultano in modo chiaro ed inequivoco; P.Q.M. il G.S.T. accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge alla Società U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Alleanza Giovanile di Dicomano (Firenze). Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.” Il legale rappresentante dell’U.S.D. Casellina, previa rituale notifica alla controparte che nulla ha dedotto, impugna il provvedimento contestando, in particolare, la parte introduttiva della delibera nella quale si afferma: “-che dalla lettura dei Comunicati Ufficiali n. 16 del 18.9.2014 e 18 del 2.10.2014 (Coppa Toscana Serie D Calcio Femminile), si rappresenta come formalmente certo il fatto dell'indisponibilità del campo ''Bartolozzi'' di Scandicci già da alcuni giorni prima del 5.10.2014”…. Afferma ancora la reclamante che: a)precedentemente alla decisione del G.S.T., aveva provveduto a comunicare al C.R.T. che le gare di Campionato di 2 Ctg. della squadra “…. verranno disputate sul Campo Bartolozzi di Scandicci (codice 683)”. Allega a tal proposito copia di lettera inviata in data 18 settembre 2014 a mezzo fax; b)aveva ulteriormente inoltrato detta comunicazione in data 3 ottobre 2014, coma dal documento classificato che allega al reclamo sotto il n. 2; c)sotto la stessa data del 3 ottobre c.a. ha ricevuto conferma, da parte del C.r.T., che la gara oggetto della decisione impugnata “si sarebbe svolta regolarmente presso il Campo sportivo Bartolozzi”. Ritiene tale ultimo documento fondamentale ponendo esso nel nulla la motivazione posta dal G.S.T. a base della decisione dato che detta nota è stata emessa posteriormente al C.U. n. 18 del 2.10.2014, recante in uno con il calendario della Coppa Toscana femminile, Serie D, la comunicazione che la squadra della Società che gestisce il Campo Bartolozzi avrebbe disputato le gare di detta competizione su detto campo. Con riferimento all’avvenuta sovrapposizione delle due gare (Campionato di II Ctg, e Coppa Toscana Femminile) la reclamante si chiede perché e da chi sia stata disposta la disputa della gara di Coppa e non di quella di II Ctg., secondo un criterio di “gerarchia” calcistica. Rileva ancora che, al momento di chiedere alla Società Scandicci Calcio, a seguito dell’indisponibilità del proprio campo (“Turri”) causa eventi atmosferici contrari, la possibilità di utilizzo del campo “Bartolozzi” è stata concordata, con detta Società, un’alternanza nella disputa delle gare dei diversi campionati in cui militano le rispettive squadre. Tale alternanza, per mero errore non imputabile, secondo la reclamante, ad un proprio comportamento, non si è però verificata con le gare della Coppa Toscana Femminile. Sulla base di tali elementi afferma che non può essere contestata alla Società alcuna responsabilità, per cui conclude con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato e conseguente ripetizione della gara. Le medesime argomentazioni vengono svolte in data 21.11.2014 in occasione della richiesta audizione durante la quale il rappresentante della Società, assistito dal legale di fiducia, nel confermare le argomentazioni svolte in sede di reclamo, ribadisce la richiesta di annullamento della decisione impugnata avendo la Società, con le comunicazioni effettuate, posto in essere quanto in suo potere al fine di consentire la regolare disputa della gara. La descrizione degli avvenimenti quale indicata dalla reclamante e le argomentazioni svolte in sede di audizione hanno indotto la Corte ad effettuare un supplemento dell’istruttoria già compiuta. In una prima fase la Corte, infatti, richiedeva al C.R.T., sulla base del documento n.1 allegato al reclamo e relativo all’aver richiesto fin dal 18 settembre 2014 la variazione permanente del proprio campo di gioco (…tutte le partite del campionato di 2^ categoria verranno disputate sul Campo Bartolozzi di Scandicci (codice 683), conferme circa la ricezione del documento. Il Comitato, con nota in data 19 novembre, affermava categoricamente che nessuna comunicazione nel senso sopraindicato era pervenuta sotto detta data da parte dell’U.S.D. Casellina, affermando che la ricezione e la classificazione dei fax in arrivo avviene in modo automatico. Lo stridente contrasto tra le due dichiarazioni induceva la Corte ad un ulteriore supplemento istruttorio. In particolare, rilevato che settimanalmente i C.U. pubblicano, con riferimento alle gare del sabato e della domenica successivi, le variazioni dei campi di gara, temporanee, permanenti o limitate ad una singola giornata, ha esaminato tutti i C.U. relativi alle gare che la Società U.S.D. Casellina ha disputato, nella sua veste di Società ospitante, dall’inizio del Campionato alla data odierna, giungendo al seguente risultato: C.U.n. Del Gara del variazione 16 18.09.2014 Casellina – Trocedo 21.09.2014 si 18 02.10.2014 Casellina – All. Giov.le 05.10.2014 no 20 19.10.2014 Casellina – Rondinella 19.10.2014 no * 24 31.10.2014 Casellina – Borghigiana 02.11.2014 si ** * Gara per la quale è stato acquisito il relativo rapporto arbitrale dai quale risulta che la gara è stata effettuata sul Campo Bartolozzi. ** Errore materiale di trascrizione, a pagina 856, delle date del “programma gare” che debbono intendersi 1.2 e 5 novembre e non ottobre come indicato. Per la gara Casellina – Impruneta del 16.11 c.a. (ultima prima dell’udienza) non è stata effettuata alcuna ricerca essendo essa successiva alla pubblicazione del C.U. n. 24 del 31.10.2014. In riferimento a detto ultimo Comunicato è importante rilevare che esso riporta, a pagina 851, quanto segue: “3.2.2. VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO DI GIUOCO. La Società CASELLINA ha comunicato che le proprie gare interne relative al Campionato di SECONDA CATEGORIA fino alla fine della stagione sportiva in corso verranno disputate presso il CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI. DI SCANDICCI.” L’apprendimento di tale variazione permanente ha costretto la Corte ancora una volta ad effettuare altro accertamento posto che la Società Scandicci, che gestisce il Campo Bartolozzi, deve necessariamente esprimersi in ordine alla richiesta formulata dalla Società Casellina, ritenendo che la conoscenza di tale data potesse essere determinante agli effetti del chiarimento definitivo dell’intera vicenda. Si è provveduto contemporaneamente e per lo stesso motivo ad accertare la data nella quale la Società Casellina ha effettivamente comunicato la propria intenzione di utilizzare in modo permanente il Campo Bartolozzi risultante dal C.U. n. 24. In base all’esito di tali accertamenti ed esaminata la documentazione esistente nel fascicolo del G.S.T. è stato possibile effettuare la ricostruzione dei seguenti fatti: - in data 15.09.2014 la Società indirizza alla Delegazione Provinciale di Firenze la seuente nota: “ Con la presente siamo a comunicare che la partita della II categoria CASELLINA – TRO.CE.DO. del 21/9/2014 ore 15,30 sarà giocata al Campo Bartolozzi di Scandicci”. A tale comunicazione fa seguito il C.U. n. 16/2014 con cui si indica la variazione del Campo di gioco. - in data 19.09.2014 è stata indirizzata alla Delegazione Provinciale di Firenze altra nota così compilata: “in data odierna è stata inviato fax di tutte le partite da rinviare causa inagibilità del campo USD Casellina-Turri Sussidiario per i giorni 20 -21 settembre erroneamente non abbiamo cancellato la partita della II categoria che verrà giocata egualmente perché disputata al campo Bartolozzi (cod. 683)” - in data 23.09.2014 e in data 1.10.2014 veniva comunicato alla Delegazione Provinciale di Firenze che le partite di competenza di quella delegazione (inerenti quindi i Campionati giovanili, n.d.r.) si sarebbero tutte disputate su campi messi a disposizione della Società Scandicci Calcio - ancora in data 3.10.2014 veniva comunicato a cura dell’U.S.D. Casellina, indirizzata questa volta al C,R,T,: “Questa società ricorda a Codesto Spettabile Comitato che tutte le partite interne del campionato II categoria verranno disputate sul campo Bartolozzi di Scandicci (cod. 683) come da nostra comunicazione del 18.09. Sicuri di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti”. - sotto la stessa data il CRT con fax trasmesso alle ore 16.30 portava all’attenzione delle Società Casellina – Alleanza G. Dicomano quanto segue: “Causa mancata trascrizione ul G.U. del 2.10.2014 si precisa che la gara Casellina– A.G. Dicomano del 5.10.2014 relativa al campionato di II categoria si effettuerà sul campo Bartolozzi di Scandicci” La nota citata in precedenza (3.10.2014) è stata, per la necessaria convalida, trasmessa dall’U.S.D. Casellina alla Società Scandicci Calcio ed appare essere stata restituita “from Scandicci Calcio” pervenendo al CRT in data 17.10.2014. Solo a completamento di tale iter è avvenuta la pubblicazione sul C.U. n. 24 emesso in data 31.10.2014. Questa la decisione. Osserva preliminarmente la Giudicante che in materia di variazione di campo o di orari la normativa prevede esclusivamente che lo spostamento possa avvenire su istanza di una sola delle parti entro un termine ampio, sufficiente per far pubblicare il relativo spostamento sul comunicato ufficiale della settimana antecedente alla gara. Nel caso di specie il fax risulta essere stato trasmesso alle ore 15,14 del giorno 3 ottobre (venerdì) con gara in programma per le ore 15.30 della domenica successiva. E' altresì previsto che, quando a richiedere lo spostamento siano entrambe le società, si possa inoltrare la comunicazione nel termine di cinque giorni prima della gara. In entrambi tali contesti la funzione del Comitato è semplicemente quella di prendere atto di quanto comunicato il che non può prescindere dall’ovvia considerazione che l’accertamento della sussistenza delle condizioni affinché si possa utilizzare un determinato campo, ricade, sempre in applicazione di quanto disposto dall’art. 28 del regolamento di Settore, nella sfera di responsabilità delle Società richiedenti. Infine lo spostamento d'ufficio, per indisponibilità sopravvenuta del campo di gioco o per altre cause straordinarie e di forza maggiore, può avvenire a cura degli Organi federali anche ad ora ma, in tal caso, deve darsi luogo alla comunicazione diretta alle società.. Fatta questa premessa di carattere generale, la Corte procede all’esame del reclamo alla luce della documentazione acquisita rilevando che: - non risponde al vero l’assunto della reclamante circa l’aver richiesto al C.R.T. la variazione “permanente” del Campo per le gare di II categoria fin dal 18 settembre u.s.. Ciò sia perché della relativa nota non vi è traccia negli atti del C.RT., come da questi comunicato in risposta a espressa richiesta della Giudicante (ut supra) ed anche per avere la reclamante affermato in sede di audizione, con dichiarazione assunta a verbale, di non essere in possesso della prova dell’avvenuta ricezione da parte del Comitato della nota asseritamente trasmessa così come richiesto dall’art. 38, c. 7, del C.G.S. in tema di comunicazioni; - la Società indica, ancorché in maniera irrituale (trasmissione a mezzo fax alla Delegazione Provinciale anziché al C.R. comunque a questi evidentemente pervenuto) in data 15/9, che la prima gara valida per il Campionato di II Categoria si sarebbe disputata, per indisponibilità del proprio campo (Turri), sul Campo Bartolozzi. Di tale comunicazione il C.R.T. ha preso atto pubblicando la variazione del campo con il C.U. n. 16. Nel settembre (giorno 23) e nell’ottobre (giorno 1) del corrente anno, l’U.S.D. Casellina ha dato notizia, sempre e solo alla D.P. nell’ambito della competenza di tale Ente, che le gare dei Campionati; Allievi A; Allievi B, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Juniores, si sarebbero svolte su altri campi (Vingone, Bartolozzi, S. Vincenzo a Torri) messi a sua disposizione dalla Società Scandicci Calcio. E’ evidente che quanto sopra non possa avere alcuna rilevanza agli effetti delle gare del Campionato di II categoria. In data 3 ottobre la Società Casellina inviava al C.R.T. il “memento” sopra specificato, trasmettendone, solo in tale occasione, copia alla Società Scandicci Calcio, ente titolare della gestione del campo, per ciò stesso deputato a dare convalida alla variazione. La Società Scandicci Calcio nulla opponeva in proposito. Appare significativo del comportamento tenuto dalla Società reclamante nel corso della vicenda che di tale trasmissione non v’è traccia nella copia del documento allegato al reclamo (classificato sotto il numero 2) venendo acquisito direttamente da questo Giudice nel corso della estenuante istruttoria. Il C.R.T. prendendo ancora una volta nota di quanto finalmente formalizzato dall’U.S.D. Casellina ne dava atto con il C.U. n. 24, a pag. 851, sancendo in tal modo la variazione del campo per il corso della corrente stagione agonistica del Campionato di II categoria. Se quanto fin qui dedotto è riferito all’accertamento del verificarsi dei fatti, per quanto attiene il merito della questione la Corte deve rilevare che la vicenda è normativamente regolamentata. Infatti condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati e quindi, secondo il Collegio, per la loro disputa, è la “….disponibilità di un impianto di gioco omologato….”.(art. 28 Regolamento della L.N.D) nel rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del medesimo regolamento nonché dall’art. 19 delle N.O.I.F.. L’inosservanza di tale disposto normativo determina le sanzioni previste dal C.G.S.. E’ evidente che l’indicazione di un campo al momento dell’iscrizione costituisce impegno per la società ospitante di assicurare il regolare svolgimento delle gare. Senonché la realtà agonistica odierna si presenta con un numero di squadre molto maggiore rispetto ai campi disponibili e che, conseguentemente, partecipando ai più diversi campionati, disputano le gare su uno stesso campo nell’ambito di una stessa giornata agonistica. Ciò determina il fatto che una Società che intenda svolgere attività agonistica e non gestisca in proprio un’area di gioco, si rivolga ad altro Ente proprietario di impianto al fine di partecipare in modo regolare al campionato di propria competenza. Questa ulteriore circostanza determina in capo alla società richiedente l’assunzione di una maggiore responsabilità incombendo su di essa l’onere di assicurarsi della disponibilità dell’area di gioco in prossimità dell’evento agonistico. Il comportamento tenuto dall’U.S.D. Casellina non è stato conforme al dettato normativo e risale ben a monte della gara de quo avendo essa comunicato al C.R.T. - come sopra accertato – unicamente in data 3 ottobre la impossibilità dell’utilizzo del campo indicato in sede di iscrizione al Campionato (doc.to n. 1 prodotto) e la conseguente variazione permanente, per cui anche la nota con la quale “si ricorda” al Comitato l’avvenuto spostamento del campo è del tutto priva di valore. Si osserva peraltro, con riferimento al suo contenuto, che si può ricordare solo ciò che si è già portato a conoscenza di qualcuno, circostanza questa che non risulta essersi verificata nel caso in esame. In conseguenza di tale mancata comunicazione vengono altresì meno sia l’eccezione circa la prevalenza della nota con la quale il C.R.T ha preso atto della variazione del campo, perché successiva, al C.U. n. 18 emesso in data 2.10.2014 recante il calendario delle gare della Coppa Toscana serie D, sia il richiamo alla precedenza “gerarchica” da assegnarsi in sede di concomitanza di due gare, precedenza che viene applicata solo nel caso in cui la gara abbia tutte le premesse per essere disputata. Pertanto con riferimento alla gara del 5 ottobre della quale si chiede la ripetizione non esiste alcuna comunicazione relativa ad una richiesta di variazione del campo di gioco, regolarmente formalizzata, riferita alla singola competizione o avente carattere permanente. Si ricorda ancora una volta che in quest’ultimo caso per la sua concessione è necessaria la convalida della Società che gestisce il campo. Ciò si è verificato unicamente in data 17 ottobre - ben oltre la gara sulla quale si discute - con il perfezionamento raggiunto attraverso la convalida della richiesta (p.p.v. da parte dello Scandicci Calcio il che rappresenta un lapidario consenso) e la relativa pubblicazione sul C.U. n. 24 del 31 ottobre c.a.. La violazione così consumata determina l’applicazione del I comma dell’art. 17 del C.G.S. avendo la Società Casellina con il proprio comportamento omissivo impedito il regolare svolgimento della gara. Quanto fin qui esaminato suggerisce alla Corte, al fine di evitare il ripetersi di situazioni quale quella in esame, di segnalare al C.R.T. l’opportunità di porre in essere – stante la notevole evoluzione tecnologica oggi raggiunta, anche se necessariamente attraverso un’opportuna modifica regolamentare, di porre in essere un sistema che possa evitare il concomitarsi di gare su uno stesso campo ed alla stessa ora. P.Q.M. la C. A. S. T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della relativa tassa.
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