COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Coppi Fabrizio, Presidente dell’A.S.D. Intercomunale Santa Fiora, al quale viene contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S. in relazione agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. In conseguenza di tale contestazione viene deferita la Società A.S.D. Intercomunale Santa Fiora secondo quanto disposto dall’art.4, c.1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Coppi Fabrizio, Presidente dell’A.S.D. Intercomunale Santa Fiora, al quale viene contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S. in relazione agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. In conseguenza di tale contestazione viene deferita la Società A.S.D. Intercomunale Santa Fiora secondo quanto disposto dall’art.4, c.1, del C.G.S.. La Procura Federale concluse le indagini, avviate a seguito di una segnalazione anonima pervenuta all’A.S.D. Marsiliana A.I.C.S. ed inoltrata tramite il C.R.T., ha rilevato, nei comportamenti tenuti dalla Società Intercomunale Santa Fiora, la violazione di norme federali (per la precisione dell’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F.). Ha conseguentemente disposto il deferimento indicato in epigrafe. In particolare imputa alla prefata Società l’utilizzazione – nel corso della stagione 2013/2014 – dell’Allenatore Mirco Santi in assenza di tesseramento, risultando inoltre detto Tecnico tesserato per la medesima stagione sportiva per la società U.S.D. Aurora Pitigliano. A tale conclusione l’Organo Inquirente è giunto dopo aver posto in essere l’audizione di alcuni tesserati appartenenti alle Società Marsiliana AICS - Aurora Pitigliano - Intercomunale Santa Fiora interessate, sia pure per vario titolo, alla vicenda. Accertata l’avvenuta notifica ai soggetti deferiti del capo di incolpazione, il Collegio ha disposto, con plico raccomandato, che la trattazione avvenga in data odierna. In ordine ad essa, stante l’assenza di entrambi i destinatari, precisa che il Tesserato Coppi ha ritirato l’avviso di convocazione in data 28.10 c.a., mentre il plico indirizzato alla Società ha visto compiersi il termine di “compiuta giacenza” in data 19.11.2014, come da comunicazione del competente Ufficio postale. E’ presente la Procura Federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale chiede confermarsi il deferimento stante che le dichiarazioni di tutti i tesserati interpellati, appartenenti a tre diverse Società, hanno confermato che il Tecnico Signor Mirco Santi – per il quale l’Ufficio ha provveduto a specifico deferimento presso il Giudice competente – ha indubbiamente svolto attività tecnica in favore a della Società Santa Fiore pur essendo privo del tesseramento richiesto dall’art. 38 delle N.O.I.F. e mentre era ancora in corso il termine di validità il tesseramento per la Società Aurora Pitigliano. Siffatto comportamento determina la violazione del successivo art. 41 per il quale deve essere applicata idonea sanzione. Chiede che, accolto il deferimento, vengano irrogate le seguenti sanzioni: - al tesserato Fabrizio Coppi l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Santa Fiora, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Non essendo stata effettuata alcuna attività difensiva il Collegio decide rilevando, dagli atti pervenuti, quanto segue. E’ indubbio che “ conditio sine qua non” per assumere un qualsiasi incarico tecnico sia il tesseramento per l’intera stagione esclusivamente per conto della Società che si è chiamati ad allenare. (art. 34 Regolamento Settore Tecnico.) E’ altrettanto indubbio che nel corso della medesima stagione il Tecnico iscritto nei ruoli del Settore non possa svolgere attività ancorché con mansioni diverse per più di una società (art. 41 del Regolamento richiamato). Nella specie tutti i tesserati esaminati, fra essi anche l’Allenatore tesserato per la Società Intercomunale Santa Fiora, hanno confermato la presenza per un certo periodo del Santi nello svolgimento degli allenamenti settimanali. Essenziale appare, agli effetti della determinazione della responsabilità, l’ammissione del Presidente Coppi il quale sia pur dichiarando che la presenza agli allenamenti del Santi avveniva “in abiti civili” ha ammesso la presenza del Santi agli allenamenti affermando che”… la presenza del Tecnico aveva il solo scopo di aiutare la nostra squadra dal punto di vista morale e tattico limitando la sua opera a seguire solamente un paio di volte a settimana gli allenamenti serali…..” E’ evidente che l’attività svolta dal Santi collide con la preclusione disposta dall’art. 41 delle N.O.I.F., al comma 1, con conseguente violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in vigore. Il deferimento è pertanto fondato e le richieste formulate dalla Procura Federale in questa sede appaiono congrue anche in considerazione del comportamento processuale dei deferiti. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge al Signor Coppi Fabrizio, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Intercomunale Santa Fiora, l’inibizione per mesi 3 (tre): In applicazione di quanto disposto dall’art.4, c. 1, del C.G.S. infligge all’A.S.D. Intercomunale Santa Fiora l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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