COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso l’esito della gara disputata in data 1/11/2014 contro la Società Arno Laterina (C.U. n. 26 del 13/11/2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Grassina avverso l’esito della gara disputata in data 1/11/2014 contro la Società Arno Laterina (C.U. n. 26 del 13/11/2014) Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene al rigetto, da parte del G.S.T., dell'istanza di assegnazione della gara, relativo alla competizione esterna disputata contro la società Arno Laterina in data 1/11/2014, la cui motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “RECLAMO DELLA A.S.D. GRASSINA AVVERSO REGOLARITÀ GARA ARNO LATERINA/GRASSINA DEL 1.11.2014 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 25 del 6.11.2014; il 1 novembre 2014 veniva disputato per il campionato regionale juniores, l'incontro Arno Laterina-Grassina conclusosi con il risultato di 1-0. Con successivo ricorso 1'A.S.D. Grassina segnala a questo Giudice Sportivo Territoriale che, in violazione del disposto di cui all'art.74 comma 1 delle N.O.I.F., che da facoltà di poter sostituire nel corso della gara cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, la compagine avversaria aveva, invece, operato sei sostituzioni. Chiede, conseguentemente, che venga applicata all'avversaria la normativa in vigore. L'assunto addotto dalla ricorrente è infondato e va respinto. Infatti, stante le univoche risultanze processuali in atti basate sui documenti ufficiali (rapporto di gara e successivo supplemento) non esistono prove circa 1'attribuibilità del fatto materiale all'A.S.D. Arno Laterina. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale debba essere respinto. La tassa di reclamo dovrà essere addebitata. Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale respinge il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. Grassina di Grassina (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa”. Nel reclamo, la società Grassina insiste nel contestare che la squadra avversaria avrebbe, in violazione del dettato normativo contenuto nell'art. 74 comma I delle NOIF, effettuato sei sostituzioni anziché le cinque prescritte. Il Dirigente Accompagnatore avrebbe immediatamente segnalato all'Arbitro, al termine della gara e cioè al ritiro dei documenti di identificazione dei calciatori partecipanti, la violazione chiedendogli di verificare il numero delle sostituzioni effettuate dall'Arno Laterina ed ottenendo dal medesimo la conferma dell'errore commesso dalla dirigenza avversaria. Pur constatando che sul referto di gara il D.G. ha annotato solo cinque sostituzioni la società eccepisce che non sarebbe stato correttamente trascritto l'ingresso in campo, al 70' di gara, del sesto giocatore (Andrea Righi n. 18 al posto del n. 11). Tale sostituzione sarebbe stata correttamente riportata anche anche nel sito internet dell'Arno Laterina oltre che in alcuni giornali specializzati e pertanto, avanzando istanza di un ulteriore approfondimento istruttorio da parte dell'organo adito, chiede l'assegnazione della gara. All'udienza del 28 novembre 2014 veniva ascoltato il rappresentante delegato della società Grassina, Sig. Colucci Massimo, il quale precisava che la sesta sostituzione, come indicato sul reclamo, avrebbe visto entrare in campo il calciatore recante la maglia n. 18 al posto del calciatore con la maglia n. 11. Confermando le argomentazioni e le conclusioni formulate nel reclamo il medesimo riferiva che persino alcuni dirigenti della società Arno Laterina, dopo la fine della gara, avrebbero commentato (riconoscendolo) l'errore commesso dall'arbitro. Il reclamo non può essere accolto. Preliminarmente deve rilevarsi l'impossibilità da parte della Corte di poter valutare articoli di giornale o siti internet per la ricostruzione dei fatti realmente accaduti in campo; l'art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali” limita inequivocabilmente gli strumenti istruttori affermando che solo “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Per quanto attiene al merito, il Giudice di primo grado aveva in effetti già svolto il necessario approfondimento istruttorio contattando direttamente, per le vie brevi, il D.G. e successivamente acquisendo una dichiarazione nella quale lo stesso smentiva categoricamente di aver errato nella trascrizione delle sostituzioni: “Confermo di aver scritto sul referto di gara che la società di casa (Arno Laterina) ha effettuato cinque sostituzioni regolarmente. La conferma è già stata data al Giudice Sportivo tuttavia ribadisco le suddette affermazioni in forma scritta”. La sicurezza delle censure mosse nel reclamo e nella successiva audizione del rappresentante induceva comunque la Corte Sportiva d'Appello a convocare nuovamente l'arbitro - all'udienza del 12 dicembre 2014 - che ribadiva quanto contenuto nel rapporto di gara e specificava: “Sono assolutamente sicuro che le sostituzioni effettuate dalla società Laterina sono state cinque e non sei come asserito dalla società Grassina. Preciso che il mio atteggiamento può aver dato luogo ad una diversa interpretazione per il fatto che un dirigente della società ospitata mi ha chiesto, direi quasi con ansia, il numero delle sostituzioni, al che ho ricontrollato il cartellino confermando che le sostituzioni erano avvenute con il numero di cinque. Di questo sono assolutamente certo. Escludo la presenza in campo, tra le fila del Laterina, di un calciatore con il numero 18 presuntivamente subentrato”. La categoricità delle affermazioni sopra riportate non consente alcun sindacato da parte dell'organo di Giustizia adito che deve evidenziare l'assoluta correttezza della valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale che deve essere pertanto confermata. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it