COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato Kristaq Lena, A.E. associato A.I.A. presso la Sezione Valdarno, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lettera g), del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato Kristaq Lena, A.E. associato A.I.A. presso la Sezione Valdarno, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lettera g), del Regolamento A.I.A.. I comportamenti tenuti dal D.G. prima e dopo la gara di Campionato della Categoria Allievi della Provincia di Arezzo, Bucinese / Olmoponte, disputata in data 5 gennaio 2014, rilevati dall’allora C.D.T. presso il C.R. Toscana, hanno indotto quell’Organo giudicante a trasmettere gli atti alla Procura Federale in applicazione dell’art. 32, c.9, del C.G.S. vigente a quel momento. Ciò in quanto nel corso del dibattimento in essere erano emersi elementi tali da configurare l’ipotesi di violazione di norme regolamentari da parte del D.G.. L’Ufficio Inquirente, acquisiti gli atti relativi al procedimento disciplinare sopra indicato e disposta l’audizione di alcuni tra i tesserati delle Società che hanno partecipato alla gara, nonché dello stesso Arbitro, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Si dà atto che, accertata l’avvenuta notifica dell’atto di contestazione, il Collegio ha disposto per la trattazione in data odierna della questione, dandone rituale comunicazione ai soggetti interessati. Sono presenti; - l’A.E. Lena Kristaq, in proprio; - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per conto della Procura Federale. In apertura di dibattimento l’Arbitro Lena, su espressa richiesta formulatagli dal Collegio, conferma integralmente quanto dichiarato sia in sede di supplemento di rapporto reso a suo tempo alla Commissione Disciplinare, sia quanto dichiarato al Collaboratore della Procura in sede di istruzione del procedimento in atto. Interviene quindi il rappresentante della Procura Federale il quale, riassumendo i dati emergenti dall’istruttoria compiuta, rileva che un primo addebito - di carattere omissivo - a carico del Lena è dato dalla mancata comunicazione ai propri Organi di Sezione dei rapporti intercorrenti a quel momento con alcuni calciatori della Società Bucinese. Si riporta successivamente alle dichiarazioni rese da tesserati di entrambe le Società nella fase istruttoria, per rilevare che gli altri addebiti - questi aventi carattere attivo - si riferiscono al comportamento tenuto in occasione della gara. Infatti il D.G., già alcuni giorni prima della gara, aveva compiuto una prima violazione attraverso l’invio ad un calciatore della Società Bucinese di un messaggio, via facebook, con il quale chiedeva di conoscere se a quel momento - evidentemente in previsione della gara alla quale era stato designato - due calciatori, dei quali indicava i nomi, fossero tesserati per detta Società. Inoltre prima dell’inizio della competizione, nella fase cosiddetta della “chiama”, l’Arbitro aveva tenuto un atteggiamento definito dai presenti “scontroso e autoritario” sia per il contenuto degli avvertimenti rivolti ai calciatori che per le modalità espressive usate: comportamento che, afferma il Sostituto Procuratore, non è consono al ruolo assegnato agli ufficiali di gara dalla normativa federale. In tale contesto, prosegue, si inserisce l’episodio più grave del quale il Lena si è reso autore allorché, al di fuori dello stadio subito dopo la gara, ha chiesto ad un calciatore della Bucinese da lui espulso, se “pensasse di rigiocare”. Richiama ancora la falsità delle dichiarazioni rese alla C.D.T. Toscana allorché, in occasione della discussione di un procedimento disciplinare sorto nell’ambito della gara qui in esame rispose, a specifica domanda, di non conoscere alcun calciatore della Società Bucinese Affermazione che lo stesso Arbitro ha smentito al Collaboratore della Procura Federale nella fase istruttoria del presente procedimento. Nel giungere a conclusione il Sostituto Procuratore chiede che all’A.E. Signor Kristaq Lena venga inflitta la squalifica per 18 (diciotto mesi). L’intervento in propria difesa dell’Arbitro, avviene con atteggiamento tracotante e con l’uso di un linguaggio talmente improprio ed aggressivo da indurre i componenti del Collegio a richiamarlo per ben due volte. Detta in termini più consoni di quelli usati, la difesa del deferito si sostanzia “in primis” nell’affermazione resa in apertura di deposizione, di essere stato turbato dall’aggressione subita da parte di un Dirigente della Società Bucinese appartenente alla Guardia di Finanza. E’ evidente il tentativo di lasciar intendere oggi che il suo comportamento era conseguenziale a detto episodio. Definisce una semplice curiosità l’invio, prima della gara, del messaggio telematico concernente la posizione di tesseramento di due calciatori della Bucinese. Dichiara, a fronte delle contestazioni rivoltegli dal rappresentante della Procura federale, di aver semplicemente invitato, al momento della chiama, i calciatori a non protestare. Infine, con riferimento alla falsa dichiarazione resa innanzi la Commissione Disciplinare in data 7.2.2014, afferma essere questa il frutto del particolare stato d’animo in cui egli, giovane arbitro, si è trovato nell’essere al cospetto di un organo giudicante composto da sette persone. Conclude quest’ultima affermazione additando, incomprensibilmente, i componenti il Collegio, il rappresentante A.I.A. ed i Segretari presenti. Questa la decisione del Collegio al quale corre l’obbligo di osservare, preliminarmente come l’Arbitro non ha apportato alcun elemento concreto a suffragio delle tesi difensive esposte in questa sede, limitandosi a tentare di giustificare, in maniera peraltro improvvida, il comportamento tenuto. Infatti, l’esame degli atti istruttori, nonché le risultanze dibattimentali del presente procedimento e di quello che ha dato luogo all’indagine esperita dalla Procura Federale, ha accertato, con riferimento ai singoli atti di incolpazione, quanto segue. I precedenti rapporti anche di carattere giudiziario, che peraltro risultavano ancora pendenti al momento della gara, con alcuni tesserati della Società Bucinese avrebbero dovuto indurre l’Arbitro Lena a non accettare l’incarico, informando immediatamente dei fatti il proprio Organo Tecnico che certamente avrebbe cambiato la designazione. E’ strumentale e fine a sé stessa la difesa approntata dall’interessato con l’affermare di non aver mai in precedenza rinunciato ad alcuna designazione. La difesa approntata dal D.G. in riferimento all’episodio dei messaggi scambiati alcuni giorni prima della gara con un calciatore della Società Bucinese, al fine di essere informato circa l’attuale appartenenza a detto sodalizio di due Calciatori, è assolutamente pretestuosa, stante il fatto che dagli atti emerge in maniera certa (vedasi procedimento precedente) che almeno con uno di essi (Calvani) era in corso un procedimento giudiziario. E’ ampiamente dimostrato dalle testimonianze concordemente rese, sia da tesserati della Società G.S. Olmoponte Arezzo sia da quelli della Società Polisportiva Bucinese, l’uso da parte del D.G. nei confronti di tutti indistintamente i calciatori, prima della gara al momento della “chiama”, di frasi prevaricanti e comunque di carattere chiaramente intimidatorio. Le dichiarazioni rese in proposito indicano ex sé che il Signor Lena ignora la distinzione che esiste tra l’essere autorevole e l’essere autoritario e che solo il primo atteggiamento consente ad un D.G. di avere sui calciatori quell’ascendente necessario a condurre una gara sui binari della lealtà e della correttezza sportiva previsti, se non fosse altro, dalla normativa Federale e di Settore Di estrema gravità, stante il ruolo rivestito, appare infine la frase rivolta dal D.G. dopo la gara, fermandosi appositamente mentre era in strada con la propria auto sulla via del rientro, al portiere di riserva della Polisportiva Bucinese da lui espulso:” Che pensi di rigiocare?”. Ad ulteriore significazione della personalità sportiva del deferito è anche l’aver ritrattato, nella fase istruttoria del presente procedimento, la dichiarazione resa a suo tempo innanzi la C.D.T. (verbale in data 7 febbraio 2014) di non conoscere alcuno dei calciatori della Bucinese, adducendo a giustificazione una sorta di “timor reverentialis” nel trovarsi innanzi un Collegio giudicante, Un arbitro che sia così emotivamente condizionabile non può certamente essere chiamato, nell’ambito federale, a giudicare i comportamenti di altri tesserati ancorché appartenenti alla categoria dei giovanissimi. E’ ancora da rilevare come i comportamenti tenuti dall’Arbitro nell’intera vicenda, oggettivamente inaccettabili, trovino conferma nell’atteggiamento - provocatorio ed aggressivo - tenuto dallo stesso innanzi gli Organi giudicanti, che appare essere molto lontano da qualsiasi forma di timore e tenuto, comunque, in assoluto dispregio di quei valori, anche sportivi, che debbono presiedere i comportamenti di qualsiasi tesserato. Il deferimento è quindi ampiamente fondato e deve essere accolto nella sua integrità. Nel decidere questo Tribunale non può non tener conto del pessimo comportamento processuale del tesserato sopra solo parzialmente riportato. P.Q.M. Il Tribunale federale Territoriale della Toscana infligge all’A.E. Signor Kristaq Lena la sospensione da ogni attività federale per 18 (diciotto) mesi dalla data della comunicazione di cui all’art. 35, c.4.1, eseguita con le modalità di cui all’art.38, c.8.
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