COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Ginestra – Impruneta Tavarnuzze ( 1-2) del 22/11/14. Campionato Juniores. In C.U. N. 22 della Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Ginestra - Impruneta Tavarnuzze ( 1-2) del 22/11/14. Campionato Juniores. In C.U. N. 22 della Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Impruneta Tavarnuzze avverso la squalifica per quattro giornate del calciatore Bianchi Niccolò il quale " Espulso per somma dì ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G. Sanzione aggravata poiché capitano ". La reclamante sostiene che la seconda ammonizione è stata comminata in quanto l'arbitro, una volta udito dalla panchina il termine "svegliati" ritenendo fosse indirizzato a lui e quindi da inquadrarsi come irriguardoso, fermato il gioco, chiamava il capitano e non essendo soddisfatto della risposta data dai componenti della panchina ammoniva quest'ultimo per la seconda volta e quindi lo espelleva. Chiede una riduzione della squalifica e di essere presente in udienza. Successivamente, una volta convocata dalla Corte, rinunciava all'audizione. L'arbitro nel supplemento di rapporto conferma la versione della società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. L'art. 3 comma 2 del C.G.S. impone al Giudice Sportivo di sanzionare il capitano della squadra qualora in relazione a fatti violenti verso il D.G. non venga dichiarato il nominativo del reale responsabile, salvo fare cessare la sanzione nei suoi confronti nel momento della conoscenza del soggetto reo. Tale attività è di esclusiva pertinenza degli Organi di Giustizia Sportiva e non dell'arbitro. Premesso quanto sopra la Corte ritiene che l'arbitro abbia commesso un errore allorché ha ammonito il capitano per la seconda volta in quanto la sanzione inflitta, ovvero l'allontanamento dal campo in virtù della seconda ammonizione, non è corretta. Infatti nessun atto di violenza è stato perpetrato e comunque non spettava al D.G. prendere tale decisione. Tuttavia, posto che la decisione del D.G. non fosse conforme a norma, e rilevato che altri mezzi sono previsti dal C.G.S. al fine di ovviarvi, non è consentito al calciatore reagire con proteste e minacce come accaduto nel caso di specie. Il comportamento del Calciatore Bianche è pertanto da sanzionare ed il contesto in cui il fatto è avvenuto fa sì che la sanzione inflitta possa essere considerata adeguata nel suo ammontare. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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