COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S. SAMBUCA avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Maravigli fino al 27.01.2015 (due mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S. SAMBUCA avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Maravigli fino al 27.01.2015 (due mesi). Reclama l’U.S. Sambuca avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Andrea Maravigli fino al 27.01.2015 (due mesi), con la seguente motivazione: “espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa ed aggressiva nei confronti del D.g., premendo con un dito l’orologio con l’intento di vedere il tempo residuo. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato, chiedendone una riduzione, in quanto eccessivo in relazione ai fatti contestati. La società tiene infatti a precisare che il calciatore si è rivolto al D.g. con tono eccessivo e con il dito a breve distanza dall’orologio al fine di sollecitare la chiusura anticipata della gara, in ragione del clima teso venutosi a creare tra i giocatori. Precisa inoltre che al momento della notifica dell’espulsione è avvenuto un contatto del tutto fortuito tra il dito del calciatore e l’orologio del D.g.. La società ritiene pertanto il gesto accidentale ed involontario, trovando eccessiva la punizione inflitta al calciatore. La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è infondato. La reclamante offre una ricostruzione dei fatti che cozza con le circostanze di fatto riportate dal direttore di gara sia nel referto di gara che nel supplemento di rapporto, alle quali, come noto, viene riconosciuto valore privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione ed eccezione. Le risultanze arbitrali, infatti, cristallizzano la responsabilità del Maravigli in ordine ai fatti contestati, per aver quest’ultimo, al fine di richiamare l’attenzione del direttore di gara, premuto volontariamente con un dito l’orologio (senza danneggiarlo) dell’arbitro, rivolgendogli frase altamente irriguardosa. In ogni caso, non credibile risulta la tesi della fortuità dell’evento, in quanto il comportamento del calciatore risulta nel suo insieme complessivamente coerente con i fatti narrati dall'arbitro. Sanzione che, alla luce dei criteri seguiti ed applicati, risulta correttamente calibrata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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