COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo u.s.d. Rio Marina avverso squalifica calciatore Enrico De Meo fino al 2052015 (c.u. n. 27 del 20112014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo u.s.d. Rio Marina avverso squalifica calciatore Enrico De Meo fino al 2052015 (c.u. n. 27 del 20112014) Propone rituale reclamo la U.SD.D. Rio Marina avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “All’atto dell’ammonizione rivolgeva al DG frase irriguardosa. Subito dopo dava due spintoni consecutivi al DG che lo facevano indietreggiare di 4-6 passi. Tale gesto non causava alcun dolore all’arbitro. Allontanatosi dal terreno di gioico, in segna di protesta, si toglieva la maglia”. Reclama la società giustificando la scomposta protesta del calciatore con la concitazione del momento dovuto alla ritenuta ingiustizia subita dal De Meo per una decisione arbitrale, nega comunque che nel contatto ripetuto (che la società non nega vi sia stato) non vi era alcun intento lesivo e di violenza, ma dovuto ad un moto di rabbia, chiede pertanto che la squalifica venga ridotta. La società, pur avendo chiesto di essere udita, ha fatto successivamente pervenire fax alla segreteria per avvertire che non avrebbe partecipato all’udienza. La C.A.S.T. letti gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Il DG conferma in toto il proprio rapporto, e, del resto, nemmeno la reclamante contestava l’accaduto.Questa Corte pertanto ritiene di rivisitare la sanzione esclusivamente sotto il profilo dell’entità, ritenendo che i fatti ascritti al De Meo, pur gravi, meritino una riduzione. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a De Meo Enrico fino al 20 aprile 2015, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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