COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. FRECCIA AZZURRA avverso l’inibizione inflitta dal G.S. Pisa al dirigente Fabio Durante fino al 30.05.2015 (sei mesi e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. FRECCIA AZZURRA avverso l’inibizione inflitta dal G.S. Pisa al dirigente Fabio Durante fino al 30.05.2015 (sei mesi e mezzo). Con articolato ricorso reclama l’U.S.D. Freccia Azzurra avverso l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabio Durante fino al 30.05.2015 (sei mesi e mezzo), con la seguente motivazione: “autorizzato ad entrare in campo per soccorrere un calciatore spintonava il D.g. e veniva allontanato dal terreno di giuoco. Successivamente si posizionava dietro la recinzione ed inveiva nei confronti del D.g. minacciandolo. A seguito della spinta il D.g. non ha riportato dolore fisico”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, rilevando il difetto di chiarezza del racconto arbitrale, foriero di interpretazioni equivoche in punto di responsabilità della persona giudicata, sul rapporto di causalità tra condotta ed evento ed, infine, in ordine alla valutazione delle circostanze. La società procede a ricostruire la dinamica dei fatti, evidenziando le particolari condizioni avverse del terreno di giuoco, che costituivano un elemento di rischio per l'incolumità degli atleti. In tale contesto il sig. Durante, già contrariato per la mancata sospensione della gara e per l'infortunio occorso ad un calciatore, una volta autorizzato ad entrare in campo raggiungeva in equilibrio precario il cerchio di persone che si era creato a ridosso del calciatore rimasto infortunato e con tono deciso invitava la persona (arbitro n.d.r.) che si frapponeva tra lui e il calciatore a terra bisognoso di cure mediche. Precisa inoltre che il contatto tra l'arbitro e il Durante non può che essere frutto di casualità e, comunque, non animato da volontarietà, poiché il Durante non avrebbe potuto spingere l'arbitro avendo entrambe le mani impegnate (borraccia d'acqua e spray). Ipotizza pertanto un contatto del tutto fortuito, avvenuto a causa delle avverse condizioni del campo di gioco. La società contesta infine anche le minacce, evidenziando che la frase 'Ti vengo a trovare in sezione a Pontedera' appare distonica rispetto alle frasi tipiche che spesso si leggono sui referti arbitrali in tema. Conclude pertanto chiedendo una riduzione della sanzione inflitta, in quanto eccessiva. La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Risulta opportuno premettere che gli Organi di Giustizia decidono ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S. sulla base delle risultanze arbitrali, che, laddove sia immuni da contraddittorietà, rivestono sotto il profilo probatorio valore privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione e eccezione. Fatta questa doverosa premessa, occorre evidenziare che la descrizione dei fatti riportata nei referti arbitrali risulta coerente gli addebiti contestati. L’Arbitro, infatti, conferma in sede di supplemento che il Durante lo spingeva con la mano disimpegnata dal portaborracce all'altezza delle costole, facendolo indietreggiare e senza causargli dolore fisico. Precisa inoltre che il Durante accompagnava tale gesto pronunciando espressione irriguardosa contenente l'invito a spostarsi immediatamente dalla zona ove avrebbe dovuto intervenire per soccorrere il calciatore infortunato. Precisa altresì che a seguito dell'espulsione, il Durante si posizionava dietro la recinzione e, aggrappandosi alla stessa, pronunciava frasi offensive e minacciose. La decisione del Giudice di prime cure risulta pertanto esente da critiche, non rinvenendosi in atti elementi e/o circostanze utili per operare una diversa e contraria interpretazione del dato fattuale, apparendo - per contro - perfettamente credibile e aderente alla realtà quanto narrato e dichiarato dal D.g.. L'analisi del dato fattuale, infatti, conduce nel solo senso della volontarietà del gesto, potendosi escludere con ogni ragionevole dubbio l'ipotesi dello scontro fortuito. Peraltro, a riprova della volontarietà del gesto, vi è anche l'atteggiamento inopinatamente ostile assunto dal dirigente nei confronti del direttore di gara. Per quanto riguarda infine le minacce, va da sè che l'espressione 'Ti vengo a cercare in sezione a Pontedera', alla luce del contesto in cui la stessa è stata pronunciata, è frase chiaramente intimidatoria. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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