COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.s.d. Folgor Marlia avverso squalifica Tocchini Leonardo fino al 31122014 (c.u. n. 30 del 4122014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.s.d. Folgor Marlia avverso squalifica Tocchini Leonardo fino al 31122014 (c.u. n. 30 del 4122014) Propone rituale reclamo la ASD Folgor Marlia avverso il provvedimento in oggetto comminato dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per somma di ammonizioni alla notifica inseguiva il DG con atteggiamento e frasi minacciose, costringendo l’arbitro ad arretrare di alcuni metri. Il contatto veniva evitato dall’intervento di alcuni compagni di squadra”. Nel chiedere in via principale l’annullamento ed in via di ipotesi una riduzione della sanzione, la società reclamante assume non rispondere al vero la circostanza che il calciatore abbia fatto indietreggiare il DG, affermando che l’esperienza e la cultura del calciatore escluderebbero un simile comportamento. Si sostiene invece che a seguito della seconda ammonizione il Tocchini si sarebbe allontanato rientrando immediatamente negli spogliatoi. Chiede che il calciatore ed il capitano siano uditi. La CAST preliminarmente respinge la richiesta di audizione poiché irrituale ed inammissibile. Invero il calciatore avrebbe potuto essere udito solo nel caso in cui, assumendo egli stesso la posizione di reclamante, avesse sottoscritto il reclamo; mentre in nessun caso avrebbe potuto comparire in qualità di teste il capitano della società, non essendo la testimonianza un mezzo istruttorio previsto dal CGS. Nel merito la CAST esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento conferma l’atteggiamento gravemente minaccioso del Tocchini pur confermando che non vi fu contatto fisico, sia per l’arretramento dello stesso arbitro sia per l’intervento dei compagni di squadra, conferma altresì le frasi minacciose e di protesta. Riguardo alle difese svolte, non hanno la minima rilevanza i precedenti sportivi e tantomeno la cultura ed il lavoro extra calcio del giocatore, per giustificare una riduzione o una attenuante della sanzione comminata, riaffermandosi altresì il carattere di prova privilegiata che, nell’ordinamento sportivo, ha il rapporto arbitrale. In ordine alla entità della sanzione non pare che la stessa possa ritenersi eccessiva, anzi ad un attento esame, ed anche in considerazione della sospensione dei campionati per le festività natalizie, appare addirittura mite e scarsamente afflittiva. Tuttavia la CAST non ritiene opportuno ricorrere all’istituto della reformatio in peius al quale si ricorre solo nei casi di una notevole sproporzione, cosa che nel caso di specie non si ravvisa. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, conferma la squalifica ed ordina incamerarsi la tassa relativa
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