COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Pistoia Calcio avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il gravame proposto dalla medesima Società in ordine all’esito della gara Pistoia Calcio / Poggio a Caiano disputata, per il Campionato Juniores Regionali, in data 8.11.2014. (C.U. n. 28 del 27.11.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Pistoia Calcio avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il gravame proposto dalla medesima Società in ordine all’esito della gara Pistoia Calcio / Poggio a Caiano disputata, per il Campionato Juniores Regionali, in data 8.11.2014. (C.U. n. 28 del 27.11.2014). Come precisato in epigrafe, il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo con il quale l’U.S.D. Pistoia Calcio chiedeva vedersi infliggere all’A.S.D. Poggio a Caiano la punizione sportiva della perdita della gara per aver utilizzato, nel corso della gara disputata tra le due squadre in data 8 novembre u.s., un calciatore in posizione irregolare per non aver egli scontato la squalifica inflittagli con il C.U. n. 59 del 17.4.2014.La querelle è sorta non rientrando il calciatore in questione nel corso della presente stagione nella categoria degli “Juniores”.Da ciò la reclamante ha dedotto che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nel corso del Campionato Juniores per cui egli non aveva titolo per partecipare alla gara sulla quale si controverte.Il G.S.T. ha respinto il suddetto reclamo nella specifica considerazione che il calciatore in questione ha partecipato, in via del tutto eccezionale, alla gara quale “fuori quota”, rilevando contestualmente quanto disposto dal comma 6 dell’art. 22 del C.G.S. in base al quale la squalifica risulterà essere scontata con la non disputa da parte del calciatore di una gara ufficiale della prima squadra.Siffatto principio viene contestato, in questa sede, dall’U.S.D. con il citare il disposto del comma 3 del medesimo art. 22 il quale dispone che:” II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento…”,Questa Corte, esaminati gli atti e rilevato che sulla questione ha già avuto occasione di pronunciarsi, delibera di respingere il reclamo.Ritiene a tal fine di dover richiamare, in via preliminare, l’attenzione della reclamante su quanto disposto dal comma 6 dell’art. 22 che, seppur richiamato sull’atto di appello, non viene ritenuto applicabile alla fattispecie sulla base di considerazioni prive di un minimo fondamento che trovino conferma nella normativa. Stabilisce infatti detto comma che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.”Con tale norma il Legislatore sportivo ha inteso regolare, fra l’altro, l’applicazione dei provvedimenti disciplinari inflitti a fine stagione che, evidentemente, non possono trovare immediata applicazione.E’ quindi opportuno procedere ad interpretare la norma in esame.E’ evidente che tutto ruota attorno alla figura del calciatore c.d. “fuori quota”.Tale posizione, assolutamente straordinaria e suscettibile di mutamento ad ogni annata calcistica, non può essere considerata un vero e proprio status giuridico consolidato, ma una semplice apertura a calciatori di età diversa da quella istituzionalmente prevista in ogni campionato ove questa è prevista.Da ciò non può discendere un automatismo nel ritenere “di categoria” un calciatore che, per una situazione temporanea, riveste per convenzione, caratteristiche tali da potere partecipare ad un campionato nel quale invece non avrebbe titolo a partecipare secondo i principi generali.A tal proposito si ritiene dover precisare che il calciatore in questione non ha partecipato alla prima gara di campionato disputata dalla prima squadra. Si osserva infine che ove la norma si dovesse interpretare nel senso indicato dalla reclamante essa potrebbe condurre ad una inapplicabilità della sanzione che in tal modo farebbe venir meno il principio generale dell’afflittività della sanzione, fondamentale nell’ambito della disciplina sportiva. Per completezza di argomento si precisa, “anche se non ha nessuna importanza”, che il precedente citato dal G.S.T. e non rinvenuto dalla reclamante è stato pubblicato con il C.U. n. 16 della stagione sportiva 2009/2010.P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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