COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo in proprio dell’allenatore Marco Innocenti avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 3/2/2015 (C.U. n. 22 del 3/12/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo in proprio dell'allenatore Marco Innocenti avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 3/2/2015 (C.U. n. 22 del 3/12/2014). Il Sig. Marco Innocenti, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo della sua società di appartenenza (A.C.D. Grignanese) disputato in data 29/11/2014 contro la Società Tavola Calcio 1924. Il G.S.T. motivava così il provvedimento: “Per comportamento altamente diseducativo delle frasi offensive nei confronti del D.G., accompagnate anche da frasi blasfeme.” L'impugnante, dopo aver sottolineato la sua lunga militanza all'interno del mondo del calcio dilettantistico, al quale avrebbe fornito un valido contributo formativo, ammetteva di aver tenuto un comportamento censurabile che però sarebbe stato parzialmente frainteso dal D.G.. Nell'atto l'allenatore lamenta che l'arbitro sembrava “non volesse il nostro aiuto e mi spiego: dicevo che la rimessa laterale era a favore del Tavola e la assegnava alla Grignanese e viceversa”. Nel caso di specie il Sig. Innocenti si sarebbe rivolto al guardialinee della squadra avversaria, contestando una rimessa laterale, dando, con un solo termine, del suino al proprio zio e calciando con stizza un pallone che era lì vicino. Non si sarebbe dunque trattato di una bestemmia e non vi sarebbe stata alcuna reazione al provvedimento di espulsione proprio perché l'allenatore avrebbe attribuito il provvedimento al gesto di stizza e non all'espressione utilizzata per la quale avrebbe potuto offrire giustificazione. Contestando pertanto la frase blasfema l'allenatore conclude affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale stabilisca una riduzione della sanzione irrogata. All’udienza del 9 gennaio 2014, il dirigente, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, per la prima volta, del contenuto del rapporto di gara, insisteva in modo fermo sul reclamo iterando le argomentazioni difensive ed escludendo recisamente di aver pronunciato frasi blasfeme. Il reclamo non può essere accolto. Deve rilevarsi preliminarmente che il tentativo di coadiuvare il D.G. nella direzione di gara, sebbene attuato con le migliori intenzioni, non appare conforme alla disciplina sportiva che stabilisce una precisa distinzione dei ruoli con l'attribuzione di singoli compiti assolutamente distinti: l'allenatore dirige la squadra e l'arbitro la partita. Non appare dunque opportuno che l'allenatore interferisca con il governo del giuoco anche perché tale attività, totalmente estranea alla normativa federale, potrebbe essere interpretata dal D.G. come una palese critica alla sua attività in campo (come avverrebbe al contrario se il D.G. proponesse all'allenatore moduli di giuoco o sostituzioni in campo). L’atto introduttivo inoltre cerca di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulle sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato confliggendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. In effetti, occorre evidenziare che l'arbitro, ad onta di quanto dedotto, non solo non descrive il gesto di stizza del calcio al pallone ma attesta la pronuncia di ben due espressioni blasfeme dirette a distinte figure di sesso maschile e femminile appartenenti alla religione cristiana cattolica. Anche nel supplemento il D.G. afferma di aver udito chiaramente le bestemmie trovandosi a pochi metri (“ad una distanza non superiore a cinque metri”) dall'allenatore. In ogni caso la giustificazione addotta non esonererebbe dalla responsabilità di un contegno altamente diseducativo in quanto si tratterebbe, evidentemente, di palesi bestemmie pronunciate in modo camuffato (non avrebbe alcun senso inveire in modo così acceso contro il proprio zio, verosimilmente nemmeno presente sul terreno di giuoco). Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. appare corretta ed adeguata.P.Q.M.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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