COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Valdarno F.C. – Ludus 90 (1-1) del 16/11/2014. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 19/11/2014 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Valdarno F.C. – Ludus 90 (1-1) del 16/11/2014. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 19/11/2014 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Valdarno F.C. avverso la squalifica fino al 19/1/16 inflitta al dirigente Zeroual Rahhal il quale “A gioco fermo entrava in campo per circa 20 metri offendendo il D.G. Alla notifica del provvedimento disciplinare tirava la bandierina verso l’arbitro colpendolo all’altezza del ginocchio destro provocandogli lieve e momentaneo dolore”. La società reclamante non contesta sostanzialmente il fatto, rileva che si è trattato di un comportamento “di stizza” del proprio tesserato non finalizzato ad un atto di violenza anche in virtù del fatto che l’evento lesivo è stato minimale in quanto l’agente ha gettato la bandierina verso il suolo e non direttamente verso l’arbitro. Rileva la correttezza del dirigente nel tempo e l’opera educativa della società che conta molti tesserati. Chiede una rivisitazione dei fatti e della sanzione e di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ricalca quanto già scritto in precedenza, conferma la volontarietà del gesto, ma non si esprime sull’intento violento o meno. All’udienza del 9/1/15 il Presidente della società reclamante conferma il ricorso, ribadisce la linea politica della società impostata sulla correttezza ed il rispetto delle regole e si duole che il gesto di un singolo possa danneggiare tutti gli altri incolpevoli. Ipotizza che il comportamento del dirigente possa essere stato causato dal rapporto parentale con il figlio sanzionato dall’arbitro. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare occorre osservare che nell’ambito del settore giovanile non è infrequente che uno o più genitori rivestano la funzione di dirigenti, il più delle volte associati alla squadra ove milita il figlio. Tale status, se da un lato aiuta le società a portare avanti un’attività sportiva che in diverso modo sarebbe ancora più difficile da espletare, vuoi per i costi vuoi per le mansioni strettamente organizzative in senso stretto, dall’altro può creare problematiche soprattutto quando si ha a che fare con soggetti facilmente portati alla collera ed alla discussione. Non è un caso che i campi di calcio diventano spesso luoghi dove le regole del vivere civile vengono calpestate in nome della trance agonistica che il più delle volte contagia non solo i calciatori ma anche i dirigenti e gli stessi spettatori. Ed è su questo punto che i dirigenti non occasionali devono intervenire, non soltanto cercando di coinvolgere nell’attività soggetti maggiormente idonei al ruolo da svolgere, ma anche ponendo in essere una vera e propria opera di educazione sportiva in senso stretto. Nel caso di specie, il Collegio ha maturato la convinzione che l’azione del sig. Zeroual è stata il frutto di una perdita di autocontrollo nervoso inspiegabile se non con un evento momentaneo e prova ne sia che dopo avere percorso un tragitto piuttosto lungo (20 metri) la sua attività potenzialmente violenta si è affievolita tanto che l’arbitro è stato colpito all’altezza di un ginocchio. Tale interpretazione del gesto non deve suonare come un’attenuante o come una giustificazione (nel diritto penale si potrebbe parlare di incapacità momentanea di intendere e volere) anzi, la Corte condanna come ha sempre fatto in passato i gesti violenti posti in essere dai tesserati e ritiene che il sig. Zeroual deve essere adeguatamente sanzionato proprio in virtù del suo comportamento assolutamente disdicevole ed assolutamente antisportivo (la stessa società fa presente di una sanzione interna per il suo tesserato), tuttavia ritiene opportuna una rivisitazione della quantificazione della pena. Da segnalare infine l’ottimo comportamento processuale del Presidente della società reclamante al quale va dato atto e plauso di estrema correttezza, sincerità e trasparenza, non solo relativamente ai fatti oggetto del giudizio, ma anche in relazione al rapporto umano con la Corte così come si conviene ad un vero dirigente sportivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. Territoriale e squalifica il sig. ZaroualRahaal fino al 19/10/2015. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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