COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo F.C. Ponsacco avverso squalifica Gesi Tommaso fino al 1562015 (c.u. n° 25 del 17122014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo F.C. Ponsacco avverso squalifica Gesi Tommaso fino al 1562015 (c.u. n° 25 del 17122014). Propone rituale reclamo la F.C. Ponsacco, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione: “Perché a gioco fermo colpiva ad una gamba il DG intento ad annotare un provvedimento disciplinare. A seguito della pallonata il DG riportava lieve dolore. Sanzione che tiene conto della qualifica di capitano.”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non nega che il pallone calciato dal Gesi abbia colpito ad una gamba il DG, ma sostiene che il giocatore abbia calciato il pallone verso il punto di battuta di un calcio di punizione dove erano posizionati sia l’arbitro che altri calciatori. Il pallone dopo aver carambolato su un compagno di squadra avrebbe solo sfiorato il DG ad una gamba. A sostegno della propria tesi la reclamante allega una documentazione fotografica. Chiede altresì, a livello istruttorio, che vengano ascoltati in qualità di testimoni “tutti o alcuni” dei presenti in nota, indica poi una lista dei nominativi di coloro i quali potrebbero rendere testimonianza. Conclude lamentando come una squalifica di tale portata potrebbe danneggiare pesantemente la società nella Coppa Disciplina, rischiando di precludere la partecipazione ai campionati regionali. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Innanzitutto si ricorda alla reclamante come le fotografie allegate siano inutilizzabili, non essendo ammessa nel procedimento sportivo una tale prova se non in casi rigorosamente codificati (ed il caso in esame non rientra nelle fattispecie previste); parimenti il CGS non ammette prove testimoniali se non in caso di procedimento per illecito sportivo, con la ovvia conseguenza che le richieste istruttorie effettuate debbono essere respinte perché non ammissibili. Si ribadisce quello che è il principio cardine del procedimento sportivo: le uniche prove ammissibili e, in pratica, le uniche fonti sono: il rapporto arbitrale, il supplemento, i rapporti di eventuali assistenti di linea. Tali sono le regole e tali sono i principi fondamentali del processo sportivo, ogni tesserato deve esserne edotto e con l’affiliazione alla FIGC aderisce alle regole che disciplinano tale processo. Fatta questa necessaria premessa, anche a conforto della reiezione delle richieste istruttorie, e passando al merito del reclamo, quanto asserito dalla società reclamante, non trova conferma, se non parziale, nel supplemento di rapporto reso dal DG. L’Arbitro conferma che il Gesi ha calciato il pallone in direzione del DG da posizione frontale rispetto alla visuale dell’arbitro, il quale pur non potendo affermare la volontarietà del gesto conferma che sicuramente fu un gesto di stizza, ma che a seguito del calcio, il pallone lo colpiva in modo non particolarmente violento. Il DG afferma anche che il calciatore e fine gara insieme all’allenatore ebbe a chiedere scusa confermando di essere l’autore del lancio del pallone. La dinamica dei fatti così come riferiti dal DG (e che peraltro collimano con la ricostruzione fatta dalla società, salvo il necessario distinguo sulla volontarietà) non lascia dubbi sia sull’autore, sia sulla volontarietà stessa. La dinamica (ed anche le affermazioni del DG nel supplemento) fanno propendere per un gesto di stizza e non per un gesto carico di intenti violenti, tuttavia l’aver calciato il pallone nella direzione dell’arbitro è sanzionabile a livello di dolo eventuale, avendo il calciatore accettato il rischio che il pallone potesse colpire proprio il DG. E’ anche vero che il tiro non era particolarmente violento e che le conseguenze per l’arbitro non sono state eccessive, ma di tali circostanze ha evidentemente tenuto conto il primo giudice avendo sanzionato, nonostante la qualifica di capitano, con soli sei mesi di squalifica il Gesi, laddove per fatti analoghi questa Corte ha ritenuto congrue squalifiche fino ad un anno, la sanzione va confermata e il ricorso reietto. Un’ultima annotazione sulla affermazione della reclamante circa la penalizzazione possibile in Coppa Disciplina: pur potendo capire la questione dal punto di vista della società reclamante, non appare un argomento difensivo “spendibile” avanti a questa Corte, la quale giudica in base ai fatti ed agli elementi a disposizione non potendo giudicare un episodio a seconda che incida o meno sulla possibilità di partecipare ai campionati: il fatto illecito del tesserato è sanzionato di per sé, a prescindere dal danno (di immagine, di classifica o altro) che possa generare la squalifica del tesserato alla società di appartenenza, la quale se vorrà dolersi delle conseguenza dovrà farlo con l’autore del gesto non regolamentare, non certo con l’arbitro che lo ha rilevato o col giudice che ha applicato il codice infliggendo la sanzione. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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