COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. avverso l’inibizione comminata a Massimiliano Morichetti fino al 11.04.2015 (quattro mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. avverso l’inibizione comminata a Massimiliano Morichetti fino al 11.04.2015 (quattro mesi e mezzo) Reclama la società G.S. Bellaria Cappuccini Asd avverso l’inibizione comminata dal G.S.T. a Massimiliano Morichetti, poiché ‘allontanato per aver offeso il D.g., entrava indebitamente in campo minacciando l’arbitro e reiterando le offese. Quindi appoggiava sul petto del D.g. una penna senza peraltro fare pressione. Di poi, per la restante parte del p.t. persisteva nel proprio contegno ingiurioso e minaccioso’.La società contesta il provvedimento impugnato, in quanto ingiusto ed eccessivo, chiedendo una riduzione della sanzione.La reclamante evidenzia che la gara si è svolta in clima privo di tensioni tra le due compagini societarie, mentre l’atteggiamento arbitrale si è rivelato particolarmente ostile ed arrogante, forse perché chiamato a dirigere una partita di calcio femminile.La società procede poi nel descrivere alcune circostanze avvenute nel corso della gara, nelle quali il direttore di gara si sarebbe reso protagonista di affermazioni e comportamenti non adeguati alla funzione arbitrale, con espressioni di turpiloquio e atteggiamenti di arroganza.In questo scenario, la società rileva che il Morichetti veniva allontanato dal campo di giuoco per proteste, per aver richiamato l'arbitro ad un comportamento più adeguato e per avergli chiesto, al momento della notifica dell'espulsione, se si sentisse ‘protetto’ dalla scritta posta sulla giacchetta nera. Precisa, inoltre, che una volta uscito dal campo di giuoco, il Morichetti veniva redarguito nuovamente dall’arbitro in quanto a suo dire continuava ad urlare, evidenziando altresì il curioso atteggiamento assunto dal D.g., il quale suggeriva alle giocatrici avversarie tattiche difensive di giuoco al fine di arginare le azioni offensive della stessa reclamante.Conclude il proprio ricorso chiedendo una forte riduzione della pena, in quanto fondata solo su minacce, allegando dichiarazione del Morichetti con relativa ricostruzione dei fatti.La Corte Sportiva, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.Occorre premettere che gli Organi di Giustizia Sportiva giudicano – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione.L’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine ai motivi di reclamo, respinge ogni addebito evidenziando il proprio impegno e professionalità nel dirigere la partita, senza operare distinzioni di genere.Precisa inoltre di aver più volte e in più occasioni invitato nel corso della gara il Morichetti a tenere un atteggiamento più corretto, ricevendo da ultimo come risposta offese e minacce.Conferma altresì che al momento dell’espulsione il Morichetti gli appoggiava una penna sul petto (senza procurargli dolore), profferendo in detta circostanza le minacce riportate in sede di referto, poi reiterate una volta uscito dal campo di giuoco.Nega infine di aver tenuto un atteggiamento inadeguato alla funzione arbitrale e di aver suggerito tattiche di giuoco alle giocatrici in campo, in quanto non rientrante nelle sue funzioni.In questa sede, seppur residui nel Collegio un margine di dubbio sul comportamento arbitrale, è compito della Corte procedere alla disamina dei fatti addebitati all’allenatore Morichetti, indipendentemente dalla valutazione sull’adeguatezza del comportamento arbitrale che sarà, eventualmente, oggetto d’esame da parte dell'Organo Tecnico secondo quanto disposto dal Regolamento A.I.A..Le dichiarazioni arbitrali, sulle quali non vi è fondata ragione di mendacio, cristallizzano la responsabilità del Morichetti in ordine agli addebiti contestati, addebiti peraltro solo parzialmente negati dalla reclamante in sede di ricorso.Dagli atti risulta, infatti, che il Morichetti veniva espulso dal campo di giuoco per proteste, e che quest'ultimo, al momento la notifica del provvedimento di espulsione, assumeva atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara, poggiandogli corpo contundente sul petto.Sotto il profilo dell’entità della sanzione, la stessa, all’esame obbiettivo delle circostanze esaminate, appare eccessiva e bisognosa di riduzione.P.Q.M.la C.S.A.T.T.:-accoglie il reclamo proposto dalla società G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD e, in riforma del provvedimento impugnato, riduce l’inibizione inflitta a Massimiliano Morichetti fino al 15.03.2015;-ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo e, ove addebitata, la sua restituzione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it