COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. San Frediano Calcio avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Pisa ha deliberato la ripetizione della gara San Frediano – Gello 2004 che, valida per il Campionato Juniores Provinciale, si è disputata in data 13.12.2014. (C.U. n. 25 del 17.12.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. San Frediano Calcio avverso la decisione con la quale il G.S.T. di Pisa ha deliberato la ripetizione della gara San Frediano – Gello 2004 che, valida per il Campionato Juniores Provinciale, si è disputata in data 13.12.2014. (C.U. n. 25 del 17.12.2014). Il G.S.T. Provinciale di Pisa ha rilevato che la gara in epigrafe è stata conclusa con due minuti di anticipo rispetto ai tempi regolamentari come espressamente ed esplicitamente ammesso dal D.G. sul relativo rapporto. Ha quindi ritenuto che, in considerazione dell’ammissione come sopra resa, la decisione del D.G. non possa essere considerata come errore tecnico ed è pertanto soggetta al giudizio di merito degli Organi della G.S., che si pronunciano in applicazione di quanto disposto dall’art. 17 del C.G.S., disponendo la ripetizione della gara.La decisione viene contestata dall’A.S,D, San Frediano Calcio la quale sostiene che, a seguito di un serio incidente di gioco occorso ad un calciatore della Società Gello, per il quale veniva richiesto l’intervento di un’ambulanza, i compagni di squadra dell’infortunato esprimevano il desiderio di non voler proseguire la gara, al che il D.G. ne decretava, con il triplice fischio, la fine.La reclamante, affermando che solo a quel punto “prendeva atto” della decisione arbitrale, chiede infliggersi alla Società Gello la sanzione della perdita sportiva della gara.Esaminati gli atti la corte ritiene del tutto inaccoglibile il reclamo.Invero l’Arbitro con il rapporto di gara ammette di aver fischiato la gara con due minuti di anticipo e ciò, per giurisprudenza costante degli Organi della G.S., costituisce errore che può influire sul risultato finale della gara, inoltre il D.G. non sembra aver valutato l’esistenza di un eventuale e probabile recupero in considerazione delle numerose sostituzioni avvenute. Tutte, nel secondo tempo. Rilevante sotto tale profilo è l’indicazione recata dal rapporto di gara che è stata effettuata una sola neutralizzazione di due minuti, nel primo tempo, così come dallo stesso documento risulta evidente un errore di computo dei tempi ufficiali dato che la gara risulta iniziata alle ore 17,30 ed ultimata alle 18,10, ivi compreso il riposo concesso per 10 minuti primi.Non può inoltre questa Corte non rilevare come il D.G. non si sia attenuto a quanto disposto dalle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. e dalla Guida Pratica A.I.A. le quali dispongono, in casi eguali a quello in esame che l’Arbitro: “Dovrà accertarsi inequivocabilmente, rivolgendosi al dirigente e/o al capitano di detta squadra, della volontà di non disputare o di non proseguire la gara. Inviterà, in tal caso, il dirigente e/o il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta. In caso di rifiuto prenderà atto, possibilmente alla presenza degli assistenti, se ufficiali, della sua dichiarazione e ne darà comunicazione ai responsabili della squadra avversaria.” P.Q.M. la C.S.A. Territoriale della Toscana. Definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it