COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo a.c.d. Montale avverso squalifica Giaconi Francesco fino al 1032015 (c.u. n° 23 del 10122014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo a.c.d. Montale avverso squalifica Giaconi Francesco fino al 1032015 (c.u. n° 23 del 10122014) Propone rituale reclamo la A.C.D. Montale, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pistoia con la seguente motivazione: “Per aver calciato volontariamente il pallone contro il DG colpendolo alle gambe.”. La reclamante, nel chiedere in tesi l’annullamento ed in ipotesi una riduzione della sanzione, non nega che il pallone calciato dal Gesi abbia colpito ad una gamba il DG, ma sostiene che il giocatore abbia calciato il pallone per restituire il pallone stesso agli avversari, quindi di averlo fatto del tutto involontariamente, a prova di ciò asserisce che il DG spostandosi prima del calcio alla sfera sia andato lui incontro al tiro e non viceversa. Asserisce altresì che l’arbitro, essendo di spalle, non avrebbe potuto apprezzare in modo pieno l’accaduto né avrebbe potuto valutare l’intenzionalità o meno del gesto. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.Il DG nel supplemento di rapporto è estremamente chiaro e sicuro nell’attribuire volontarietà al tiro effettuato dal Giaconi. Per stessa ammissione della società reclamante il fatto in sé non è contestato, se ne contesta solo la volontarietà, quindi il fatto che l’arbitro fosse di spalle è irrilevante.Considerata l’assenza di dolore e conseguenze per il DG e per il fatto che il calciatore non ha effettuato altri comportamenti non regolamentari, si ritiene che la sanzione comminata, sebbene inferiore a quella abitualmente inflitta per fatti analoghi, possa essere confermata non reputando la Corte di ricorrere, come avrebbe potuto, all’istituto della reformatio in peius. P.Q.M.La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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