COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. Era calcio avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Nesti Maurizio con una squalifica fino 28 febbraio 2015. C.U. n.26 del 24/12/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. Era calcio avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Nesti Maurizio con una squalifica fino 28 febbraio 2015. C.U. n.26 del 24/12/2014. Il tesserato in oggetto, allenatore della società ERA CALCIO, veniva espulso dal campo per offese e proteste nei confronti dell’arbitro. Dopo l’espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Inoltre a fine partita si presentava alla porta dello spogliatoio del D.G. per tentare di giustificare il proprio operato. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di 2 mesi e 4 giorni. Propone reclamo la società ERA CALCIO, Affermando che il proprio tesserato aveva protestato in maniera assolutamente civile, senza profferire alcuna offesa. Sottolinea inoltre come l’allenatore in questione non ha mai ricevuto provvedimenti disciplinari nel corso di 14 anni di attività. La reclamante sostiene, inoltre, che il ritardo nel lasciare il terreno di gioco è stato dovuto all’intervento del sig. Nesti per allontanare dal campo il massaggiatore della propria squadra. Per quanto concerne infine il contestato tentativo di giustificare la propria condotta, avvenuto nei pressi dello spogliatoio arbitrale, la reclamante afferma che essendo gli spogliatoi delle squadre e quello arbitrale adiacenti l’incontro tra i due debba essere considerato come un evento naturale e non certamente cercato. Alla luce di quanto sopra esposto la reclamante chiede la revoca della squalifica. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto. Viene confermata la frase offensiva pronunciata all’indirizzo del D.G. e inoltre viene precisato che il ritardo nel lasciare il terreno di gioco era dovuto esclusivamente alle proteste e non certamente per il tentativo di allontanare il massaggiatore. Quest’ultimo infatti veniva bloccato e accompagnato fuori dal campo da un dirigente della squadra avversaria. Alla luce della documentazione in atti questa Corte Sportiva ritiene provati i fatti contestati al tesserato in questione. L’arbitro gia’ nella redazione del referto appare molto preciso nella descrizione dei fatti contestati al tesserato in questione. Ma anche in sede di supplemento gara replica in maniera puntuale alle osservazioni della reclamante. Anche la sanzione contestata appare congrua rispetto ai fatti addebitati.P.Q.M.Questa Corte Sportiva respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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