COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del G.S. GEGGIANO avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Muzzi Davide con una squalifica per tre giornate. C.U. n.36 del 15/01/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del G.S. GEGGIANO avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Muzzi Davide con una squalifica per tre giornate. C.U. n.36 del 15/01/2015. Il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito, con un pugno all’addome, un giocatore avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare.Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società G.S. Geggiano la quale,sostanzialmente, non contesta la condotta ascritta al proprio tesserato. Infatti la reclamante si limita ad affermare che nei confronti del calciatore in questione non è stato segnalato alcun comportamento offensivo ulteriore nei confronti dell’avversario ne tantomeno nei confronti dell’arbitro. Sottolinea inoltre che il tesserato non ha opposto alcuna resistenza alla decisione di allontanamento dal campo. Chiede pertanto una riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.L’ arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che il giocatore, durante una azione di gioco, colpiva l’avversario con un pugno all’addome, provocandogli dolore.Esaminati gli atti di gara ed in considerazione di alcuna contestazione da parte della reclamante, relativamente alla condotta contestata al proprio tesserato, questa Corte D’Appello Sportiva ritiene provata la condotta ascritta al sig Muzzi Davide. Ritiene altresì congrua la sanzione applicata dal G.S., trattandosi del minimo edittale previsto per i casi di condotta violenta.P.Q.M.Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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