COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.s.d. Fonteblanda avverso la decisione del g.s. Grosseto che ha comminato al sig. Carpano Alessandro la squalifica fino al 20.10.2015. (c.u. n. 32 del 24.12.2014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
reclamo presentato dall’a.s.d. Fonteblanda avverso la decisione del g.s. Grosseto che ha comminato al sig. Carpano Alessandro la squalifica fino al 20.10.2015. (c.u. n. 32 del 24.12.2014)
Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Carpano Alessandro (Fonteblanda) poiché <>.Con sintetico ma chiaro reclamo, la società non contesta i fatti ma ritiene eccessiva la sanzione comminata in relazione ai fatti stessi. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica.Con supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, il Direttore di Gara precisa ulteriormente, anche in questo caso con apprezzabile chiarezza e sintesi, la totale mancanza di intento violento, evidenziando l’inidoneità del gesto a procurare qualsiasi danno, e conferendo conseguentemente certezza alla classificazione del gesto come di “grave scherno”.Quanto sopra consente a questo Collegio di poter rivisitare la sanzione inflitta, riducendo la squalifica comminata dal Primo Giudice, riparametrandola a quanto accaduto. P.Q.M.la C.A.S.T.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 24 giugno 2015. Dispone la restituzione della relativa tassa, ove addebitata.
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