COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo U.S.D. Guardistallo Montescudaio avverso squalifica Graziano Gianluca per 9 gg. (c.u. n° 33 del 812015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo U.S.D. Guardistallo Montescudaio avverso squalifica Graziano Gianluca per 9 gg. (c.u. n° 33 del 812015) Propone rituale reclamo la U.S.D. Guardistallo Montescudio avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Livorno con la seguente motivazione: “Ammonito, alla notifica rivolgeva frasi offensive al DG, uscito dal t.d.g. si posizionava all’esterno della recinzione reiterando le offese fino al termine della gara, al 51° del II tempo rientrava indebitamente nel recinto di gioco e attraversava il t.d.g. per festeggiare una segnatura della sua squadra, veniva poi allontanato con l’aiuto dei dirigenti delle due società. Al triplice fischio di chiusura rientrava ancora una volta sul terreno di gioco e prendeva parte alla rissa innescata da altri calciatori colpendo calciatori avversari.”.La reclamante con tempestivo reclamo, da un alto non contesta il provvedimento in ordine alla prima ricostruzione, ammettendo il comportamento scorretto del proprio tesserato sia in campo sia successivamente con le ulteriori proteste dagli spalti, ma nega che il Graziano sia rientrato sul terreno di gioco partecipando all’esultanza prima ed alla rissa poi.Ipotizza uno scambio di persona e sostiene che sarebbe stato impossibile per il giocatore rientrare in campo dalla porta che era presidiata da un dirigente. Infine, a supporto del possibile scambio, riferisce che anche il DG nel riportare i nominativi degli espulsi nel proprio rapporto avrebbe commesso alcuni errori, per cui ben avrebbe potuto equivocare in buona fede, anche a causa della tenuta “da passeggio” che indossava il Graziano dopo l’espulsione, uguale a quella dei dirigenti che a fine gara erano andati a dividere i calciatori di entrambe le squadre che stavano azzuffandosi.Chiede pertanto la riduzione della sanzione.La Corte d’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.Il D.G., nel supplemento, si dice assolutamente certo che il Graziano sia rientrato in campo dopo l’espulsione sia la prima che la seconda volta sul, nel primo caso (nell’occasione dell’esultanza per il gol) unitamente ad altro compagno di squadra anch’egli in precedenza espulso.I fatti a base della sanzione sono stati pertanto confermati e quindi accertati in base al carattere di prova privilegiata del rapporto arbitrale nell’ordinamento sportivo.La sanzione comminata, risultante da un criterio di sommatoria comportamenti-giornate di squalifica, appare sostanzialmente congruo, anche se, a parere della CAST, nel caso di squalifiche di tale portata sarebbe preferibile una sanzione a tempo piuttosto che a giornate. P.Q.M.La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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