COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’ A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avverso la squalifica inflitta al calciatore CALISE VITO fino al 07.03.2015 (un mese e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’ A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avverso la squalifica inflitta al calciatore CALISE VITO fino al 07.03.2015 (un mese e mezzo). Il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Siena) al calciatore Vito Calise fino al 07.03.2015 per i motivi di cui appresso, ‘per aver tirato violentemente la maglia un avversario che si trovava a terra per poi colpirlo con una decisa manata al collo e, successivamente, con un pugno al volto di considerevole forza’, viene impugnato dall’ A.S.D. Nuova A.C. Foiano in quanto dalla stessa ritenuto non rispondente alla reale dinamica dei fatti e, comunque, perché particolarmente afflittivo per il calciatore. La società tiene a precisare, in particolare, che il Calise, seguito l’episodio dello strattonamento della maglia, che non nega, ha semplicemente cercato di difendersi dalla reazione posta in essere dal giocatore avversario (Mutas), alzando le braccia per 'parare' i pugni assestatigli da quest'ultimo e non per colpire l’avversario. Precisa, inoltre, che lo stesso Calise è stato successivamente aggredito da un altro giocatore della Policras Sovicille, tal BanushajKlaujo, il quale a giuoco fermo gli ha sferrato un pugno con intento premeditato. Rileva, altresì, la reclamante l’incongruenza tra la motivazione del Giudice sportivo a sostegno del provvedimento oggi impugnato, dove si parla di ‘decisa manata al collo’, e la ricostruzione fattuale operata dal D.g. in sede di referto, che riferisce di ‘manata e pugni a media forza’ sia del Calise nei confronti del Mutas, che viceversa. Ritiene, pertanto, la squalifica inflitta al Calise oltremodo afflittiva, chiedendone la riduzione, vista l'assenza di elementi di violenza nel comportamento del tesserato. La Corte, alla quale viene chiesto di decidere sulla congruità del provvedimento impugnato, così decide. Il reclamo non coglie il segno. Gli elementi e le circostanze introdotte dalla reclamante introducono un piano fattuale che si pone in netta antitesi a quello emergente dalle risultanze arbitrali. L'attività difensiva della reclamante, infatti, si sostanzia nel contestare l'atteggiamento violento del Calise e nell'evidenziare, con chiaro intento scriminante, l'attività meramente difensiva di quest'ultimo a seguito dell'aggressione ricevuta. Per converso, le risultanze arbitrali, di cui occorre rammentarne il carattere di fede privilegiata, evidenziano il concretizzarsi del comportamento violento del giocatore, atto ad integrare la fattispecie incriminante ex art. 19, c. 4, lett. b) C.G.S.. Dagli atti emerge, infatti, che il Calise 'sferrava, con il chiaro intento di colpire l'avversario mentre questo si stava rialzando, un pugno di media intensità colpendo il Mutas al volto'; ci si trova quindi in presenza non di una semplice attività difensiva, ma di un vero e proprio atto di violenza compiuto in reazione al comportamento di reazione del giocatore avversario, ragion per cui sussistono tutti i crismi per l'adozione della suddetta risposta sanzionatoria. La sanzione appare in definitiva ben calibrata dal Giudice di prime cure, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento in tema di sanzione-base, dei criteri ormai cristallizzatisi nel giudizio di questa Corte nelle fattispecie in esame e, infine, del complessivo atteggiamento del calciatore e della categoria di appartenenza. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo proposto dall' A.S.D. Nuova A.C. Foiano avverso la squalifica inflitta al calciatore Vito Calise fino al 07.03.2015 (un mese e mezzo); -Ordina l'addebito della tassa di reclamo.
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