COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Sestese Calcio S.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Biagi Davide per sette gare (C.U. n. 37 del 23/01/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Sestese Calcio S.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Biagi Davide per sette gare (C.U. n. 37 del 23/01/2015). La Società Sestese Calcio S.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 18 gennaio 2015, contro la società Capostrada Belvedere. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Biagi Davide: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.. Invitato ad abbandonare il terreno di gioco gettava a terra la fascia di capitano. Sanzione aggravata per la qualifica ricoperta”. La Società reclamante non contesta il gesto violento ma lo attribuisce al tentativo scomposto del Biagi di divincolarsi dalla stretta marcatura operata dal diretto avversario; tale condotta si sarebbe concretizzata successivamente ad una serie di colpi intercorsa fra i due giocatori. In ogni caso, il colpo inferto non avrebbe comportato particolari conseguenze per l'atleta avversario che avrebbe poi continuato a partecipare attivamente alla competizione. Alla notifica del provvedimento il capitano avrebbe pronunciato una singola ed isolata frase offensiva ed avrebbe abbandonato sul terreno la fascia di capitano senza alcun intento denigratorio nei confronti del D.G., limitandosi a dar sfogo alla sua personale amarezza per l'accaduto. Nell'atto di impugnazione la società rileva dunque una sproporzione della squalifica rispetto all'entità ed alla lesività delle condotte. Rappresenta la disciplina e la correttezza del calciatore palesata dal ragazzo in anni di militanza sportiva ed insiste per una diversa quantificazione della sanzione irrogata concludendo, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della stessa. In data 6 febbraio 2015 era presente, previa convocazione, in rappresentanza della società Sestese il Presidente il quale, preso atto di quanto indicato dal D.G. sul supplemento di rapporto, ribadiva le censure avanzate nell'atto di impugnazione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto di gara sono particolarmente precise le descrizioni delle singole condotte illecite poste in essere dal Capitano che consentono di dettagliare le violazioni oggetto di censura. Anche alla luce del corretto contegno assunto nell'esposizione del reclamo - che non si limita in maniera aprioristica alla sterile confutazione della versione arbitrale - la valutazione del trattamento sanzionatorio può essere arginata dalla considerazione che il gesto di abbandonare a terra la fascia di Capitano e la singola frase offensiva risultano, anche alla luce del supplemento arbitrale, assolutamente contestuali. La condotta violenta contro l'avversario, punita con una sanzione minima di 3 giornate, deve dunque essere aumentata per il comportamento oltraggioso (due giornate) e ulteriormente incrementata di una giornata per la qualifica rivestita. Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal capitano squalificato, che non dovrebbe mai assumere alcun atteggiamento offensivo nei confronti del D.G., la sanzione irrogata deve essere comunque oggetto di una minima riduzione, anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; una rivalutazione della posizione, collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, così per come dettagliate dal G.S.T., appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Sestese Calcio S.S.D. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Biagi Davide a sei gare (anziché sette). Dispone la restituzione della relativa tassa. A seguito di refusi presenti nella delibera 71/R (già pubblicata nel C.U. n.42 del 9 febbraio), la stessa viene ripubblicata nella sua corretta formulazione.
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