F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 4825/139 pf14- 15 SP/ma del 12.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 4825/139 pf14- 15 SP/ma del 12.1.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Gabriele Ambrosetti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dello stesso; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS; ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
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