COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dal G.S.R. SAN GIACOMO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 29 del 27/11/14 della Delegazione Provinciale di Novara in ordine alla gara ROMENTINESE – SAN GIACOMO disputata il 23/11/14 nell’ambito del Campionato Giovanissimi 2^ Fase

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dal G.S.R. SAN GIACOMO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 29 del 27/11/14 della Delegazione Provinciale di Novara in ordine alla gara ROMENTINESE – SAN GIACOMO disputata il 23/11/14 nell’ambito del Campionato Giovanissimi 2^ Fase Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 29/11/14, il G.S.R. SAN GIACOMO contesta la squalifica per QUATTRO gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore MIAZZA Matteo con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 29 del 27/11/14 della Delegazione Provinciale di Novara per i fatti riportati dal direttore della gara ROMENTINESE – SAN GIACOMO disputata il 23/11/14 nell’ambito della 2^ Fase del Campionato Giovanissimi. L’arbitro, nel suo rapporto di gara, riferisce che, al termine della gara, il giocatore MIAZZA Matteo, N° 8 del SAN GIACOMO, gli tirava addosso una pallonata violenta che lo colpiva in pieno. La società reclamante, ritenendo eccessivo il provvedimento sanzionatorio, chiede una riduzione della squalifica, attribuendo al direttore di gara una palese distorsione dei fatti accaduti, in particolare negando che la palla scagliata dal proprio calciatore abbia colpito l’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, considerato che devono essere disattese le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla società reclamante, il Giudice Sportivo, forse in riferimento alla sua giovane età, sia stato fin troppo generoso nella valutazione del comportamento del giocatore, reo di una condotta violenta ed antisportiva che avrebbe potuto comportare un provvedimento sanzionatorio di maggiore entità; dichiarata, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata al G.S.R. SAN GIACOMO perché non versata e, conseguentemente, 51 CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore MIAZZA Matteo.
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