COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società VIRTUS MONDOVI’ CARAS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 4.12.2014 in riferimento alla gara CAVALLERMAGGIORE – VIRTUS MONDOVI’ CARAS del 26.11.2014 valida per il Campionato Allievi La Società VIRTUS MONDOVI CARAS reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il giocatore PEPA Jonni sino al 30.6.2015, il giocatore DERIU Alessandro sino al 30.4.2015, il giocatore DRAGO Riccardo sino al 28.2.2015, chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società VIRTUS MONDOVI’ CARAS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 4.12.2014 in riferimento alla gara CAVALLERMAGGIORE – VIRTUS MONDOVI’ CARAS del 26.11.2014 valida per il Campionato Allievi La Società VIRTUS MONDOVI CARAS reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il giocatore PEPA Jonni sino al 30.6.2015, il giocatore DERIU Alessandro sino al 30.4.2015, il giocatore DRAGO Riccardo sino al 28.2.2015, chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione. La Corte Sportiva di Appello ritiene il provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma salvo che per la sanzione inflitta al giocatore DRAGO Riccardo che non si comprende per quali ragioni sia stata inflitta in misura inferiore a quella del compagno DERIU. Il G.S. ha certamente ben argomentato le ragioni della propria decisione ed ha inflitto sanzioni adeguate alla straordinaria gravità delle condotte contestate ai giocatori, ma non convince la distinzione di tale gravità con riferimento alla condotta del DRAGO. Questi, infatti, si è reso responsabile esattamente come il compagno DERIU di un comportamento inaccettabile e di gravità inaudita: protagonista di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un giocatore avversario (si pensi solo al fatto che il DRAGO dopo averlo picchiato lo tratteneva per consentire agli altri due di proseguire nel pestaggio). La sanzione inflitta a DRAGO Riccardo deve pertanto essere aggravata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello delibera di aggravare la sanzione inflitta a DRAGO Riccardo comminandogli la squalifica sino al 30.4.2015. Conferma nel resto. Pone a carico della società VIRTUS MONDOVI’ CARAS la tassa di reclamo.
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