COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società BOVES MdG Cuneo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 45 del 11.12.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Boves – Chisola disputata in data 07.12.2014, Campionato Promozione girone C.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società BOVES MdG Cuneo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 45 del 11.12.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Boves - Chisola disputata in data 07.12.2014, Campionato Promozione girone C. Con ricorso inviato in data 16.12.2014, la Società Boves MdG Cuneo si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore BELMONDO Stefano con la squalifica per tre 25 gare per aver reiteratamente offeso il direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente nega che quanto riferito dall’arbitro nel referto corrisponda al vero. Tanto con riferimento ai reiterati insulti quanto al comportamento tenuto dal calciatore Belmondo al termine della gara. La diversa dinamica dei fatti avrebbe, per detta del ricorrente, plurime testimonianze a sostegno. Le censure avanzate dal ricorrente appaiono sterili in quanto si giunge a negare pressoché in toto quanto contenuto nel referto, senza evidenziare quali elementi avrebbero indotto in errore il direttore di gara e senza fornire indicazioni circostanziate circa i presunti testimoni oculari. Invero, non sono emersi elementi idonei a porre in dubbio la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale, puntuale e circostanziato. Referto che, come noto, fa piena prova dei fatti in esso indicati. La sanzione è stata correttamente quantificata dal giudice sportivo alla luce della reiterazione dei gesti e dei comportamenti. Non vi sono elementi che consentano una riduzione anche alla luce del fatto che società non ha palesato alcun segno di ravvedimento o di scuse per l’accaduto. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della società Boves MdG Cuneo, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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