COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. SOLERO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 18.12.2014 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara SOLERO – STAY O PARTY disputata in data 14.12.2014, Campionato di III Categoria Girone AT

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. SOLERO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 18.12.2014 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara SOLERO – STAY O PARTY disputata in data 14.12.2014, Campionato di III Categoria Girone AT Con ricorso inviato in data 22.12.2014 la U.S.D. SOLERO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la medesima società con la squalifica del campo di gioco per due turni e l’ammenda per € 250,00, il massaggiatore sig. CERRUTI Marco con l’inibizione fino al 18.5.2015, l’allenatore TESCARO Dario con la squalifica fino al 7.2.2015 e chiede la revoca o riduzione di tutte le sanzioni. La società ricorrente ammette in gran parte i fatti addebitati ma tiene a sottolineare che la parte di pubblico entrata in campo al termine della gara era costituita in gran parte da dirigenti avversari intervenuti per sedare i tafferugli tra i giocatori, non scavalcando la rete di recinzione bensì attraverso il cancello lasciato inopinatamente aperto. Peraltro la rissa non avrebbe avuto gravi ripercussioni tanto che la situazione era tornata alla calma prima dell’arrivo dei Carabinieri. Il CERRUTI avrebbe semplicemente reagito alle provocazioni ed agli spintoni ricevuti dagli avversari mentre l’allenatore TESCARO si sarebbe esclusivamente adoperato per calmare gli animi in campo. Il ricorso è fondato, seppure in minima parte, e merita accoglimento. 16 Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire in relazione a tutti i fatti considerati nel provvedimento disciplinare impugnato. In particolare della lite, caratterizzata da frasi ingiuriose, intercorsa al termine della gara tra l’allenatore TESCARO ed il massaggiatore avversario. Poco dopo il CERRUTI, massaggiatore del SOLERO, dava in escandescenze ed iniziava a colpire con la borsa medica tutti gli avversari che gli capitavano a tiro, spingendoli contro la recinzione e facendoli cadere a terra. Poco dopo iniziava una rissa cui partecipavano una decina di sostenitori del SOLERO che avevano scavalcato la recinzione. Considerato quanto sopra, le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado ai responsabili individuati dei deprecabili fatti descritti appaiono congrue alla gravità degli stessi. Per quanto attiene alle sanzioni alla Società, considerato che il referto non ha segnalato episodi particolarmente violenti e che, a quanto è dato evincere anche dal reclamo del SOLERO in cui ci si scusa per l’accaduto, il fatto non ha avuto serie ripercussioni e gli animi si sono immediatamente calmati, l’entità delle sanzioni inflitte può essere contenuta riducendo ad un solo turno di gara la squalifica del campo e ad € 100,00 l’ammenda, nella speranza che la ricorrente, di costituzione recente, possa in futuro usare maggior scrupolo nell’adempimento dei propri doveri di società padrona di casa. Per questi motivi la Corte d’Appello Sportiva, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità delle sanzioni a carico della A.S.D. SOLERO determinando la squalifica del campo ad un solo turno di gara e l’ammenda ad € 100,00. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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