COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società SCUOLE CRISTIANE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 46 del 18.12.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SCUOLE CRISTIANE – SAN ROCCO disputata in data 11.12.2014, Campionato Prima Categoria Girone B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
d) Ricorso della Società SCUOLE CRISTIANE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 46 del 18.12.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SCUOLE CRISTIANE – SAN ROCCO disputata in data 11.12.2014, Campionato Prima Categoria Girone B. Con ricorso inviato in data 22.12.2015, la società Scuole Cristiane Calcio si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio allenatore CESANO Stefano con la squalifica fino al 10.02.2015 nonché sanzionato i calciatori ALESSIO Marco con la squalifica per sei gare ed il calciatore FEO Alberto con la squalifica per tre gare. Tutti responsabili per aver offeso e minacciato il direttore di gara. La Società ricorrente chiede una riduzione delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente si è prodigata nello stigmatizzare le condotte poste in essere dai propri tesserati. Il riconoscimento della gravità delle condotte è accompagnato da sentite scuse. E’ difatti indubbio che le condotte contestate ai tesserati comportino una sanzione. Il punto è verificare la correttezza della commisurazione operata dal giudice sportivo. In merito si evidenzia come le sanzioni comminate ai tesserati Cesano Stefano e Feo Alberto appaiano assolutamente proporzionate alle condotte ai medesimi contestate, così come ben dettagliate nel referto arbitrale. Al contempo può operarsi una contenuta riduzione della squalifica comminata al calciatore Alessio Marco, posto che il comportamento dal medesimo posto in essere appare quale un gesto di stizza originato da mal gestita frustrazione e stanchezza. La riduzione è opportuna anche nell’ottica di un equilibrio rispetto alle squalifiche comminate agli altri tesserati. Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, si 17 CONFERMA la squalifica fino al 10.02.2015 comminata a Cesano Stefano e la squalifica per tre gare comminata a Feo Alberto e si RIDUCE a cinque giornate la squalifica comminata al giocatore Alessio Marco. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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